Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da ritenersi idonei, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento. I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori a 3500 per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8.000 chilogrammi. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» con l'indicazione di una delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol. La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.