(Proposta modifica disciplinare-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Valtellina Superiore» devono essere quelle  normali  della
zona e comunque atte a conferire alle uve  ed  ai  vini  derivati  le
specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto  da  ritenersi  idonei,  esclusivamente  i  vigneti
ubicati in terreni declivi e  di  natura  brecciosa,  ben  esposti  e
ubicati alle quote di riferimento. 
    I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
    Fermo  restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  e  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori
a 3500 per ettaro. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
    La  produzione  massima   di   uva   per   ettaro,   in   coltura
specializzata, non deve essere superiore a 8.000 chilogrammi. 
    Le uve destinate alla vinificazione del vino a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  «Valtellina   Superiore»   devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo  di  11%
vol. 
    Le uve destinate alla vinificazione del vino a  denominazione  di
origine  controllata   e   garantita   «Valtellina   Superiore»   con
l'indicazione di una delle seguenti  sottozone:  Maroggia,  Sassella,
Grumello,   Inferno,   Valgella,   devono   assicurare   un    titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol. 
    La Regione  Lombardia,  con  proprio  decreto,  su  proposta  del
Consorzio  di  tutela,  sentite  le   organizzazioni   di   categoria
interessate, ogni anno  prima  della  vendemmia  puo',  in  relazione
all'andamento climatico ed alle  altre  condizioni  di  coltivazione,
stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato,
dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.