(Proposta modifica disciplinare-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione e di  invecchiamento  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata   e   garantita   «Valtellina
Superiore»,  devono   essere   effettuate   nell'ambito   dell'intero
territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o  in  parte,
nella zona di produzione delimitata  dal  precedente  art.  3  e  nei
comuni confinanti. 
    Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione, le predette operazioni potranno  essere  autorizzate  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la
Regione  Lombardia,  per  l'intero  territorio  amministrativo  della
Provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino
di  avere  effettuato  e  di  effettuare   dette   operazioni   prima
dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione  approvato  con
decreto ministeriale 26 giugno 1998. 
    E'  inoltre  facolta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sentito il parere del  Consorzio  di  tutela,
autorizzare le operazioni di invecchiamento  delle  partite  di  vino
atto a diventare DOCG «Valtellina Superiore» nei comuni di  Brusio  e
Poschiavo, ubicati nel territorio della  Confederazione  elvetica,  a
condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, sotto
il controllo del competente Organismo autorizzato. 
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser  superiore
a 56 hl/ha. 
    Qualora superi detto limite, ma non 60 hl/ha, l'eccedenza non  ha
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 
    Oltre 60 hl/ha decade il diritto alla  denominazione  di  origine
controllata e garantita per tutto il prodotto. 
    I vini oggetto del presente disciplinare di  produzione,  possono
essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento  e
di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti
di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio  decorre
dal 1 dicembre successivo alla vendemmia. 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Valtellina Superiore» sottoposti ad un periodo di invecchiamento  di
almeno  tre  anni  possono  portare  la   specificazione   aggiuntiva
«riserva».