Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della Provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1998. E' inoltre facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Consorzio di tutela, autorizzare le operazioni di invecchiamento delle partite di vino atto a diventare DOCG «Valtellina Superiore» nei comuni di Brusio e Poschiavo, ubicati nel territorio della Confederazione elvetica, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, sotto il controllo del competente Organismo autorizzato. La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore a 56 hl/ha. Qualora superi detto limite, ma non 60 hl/ha, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre 60 hl/ha decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva».