Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», «Valtellina Superiore» Maroggia, «Valtellina Superiore» Sassella, «Valtellina Superiore» Grumello, «Valtellina Superiore» Inferno, «Valtellina Superiore» Valgella, «Valtellina Superiore» Riserva, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente al granato; odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;u' sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l. L'uso delle sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore», e' riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3. I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o piu' delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione «Valtellina Superiore». E' consentita l'utilizzazione della dizione «Stagafassli» in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore» limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilita' di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione Riserva sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi.