(Proposta modifica disciplinare-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Valtellina Superiore», «Valtellina Superiore» Maroggia,  «Valtellina
Superiore» Sassella,  «Valtellina  Superiore»  Grumello,  «Valtellina
Superiore»  Inferno,  «Valtellina  Superiore»  Valgella,  «Valtellina
Superiore»  Riserva,  all'atto  dell'immissione  al  consumo   devono
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      colore: rosso rubino tendente al granato; 
      odore:   profumo   caratteristico,   persistente   e    sottile
gradevole;u' 
      sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato,  armonico  e
caratteristico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; 
      acidita' totale minima: 4,00 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l. 
    L'uso delle sottozone geografiche Maroggia,  Sassella,  Grumello,
Inferno  e  Valgella,  in  aggiunta  alla  denominazione  «Valtellina
Superiore», e' riservato al prodotto  ottenuto  dai  vigneti  situati
nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3. 
    I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti  da
due o piu' delle predette sottozone geografiche vengono designati  in
etichetta soltanto con la denominazione «Valtellina Superiore». 
    E' consentita  l'utilizzazione  della  dizione  «Stagafassli»  in
aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore»  limitatamente  al
prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica. 
    L'utilizzo   di   tale   dizione   esclude   automaticamente   la
possibilita'  di  indicare  sia  le  sottozone  Maroggia,   Sassella,
Grumello, Inferno  e  Valgella  sia  la  qualificazione  Riserva  sia
ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi.