(Proposta modifica disciplinare-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina
Superiore» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Valtellina Superiore» puo' essere utilizzata
la menzione  «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal  relativo
toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione
del vino avvengano  in  recipienti  separati  e  che  tale  menzione,
seguita dal relativo toponimo o nome  tradizionale,  venga  riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri  e  nei  documenti  di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai  sensi
dell'art. 31 comma 10 della legge n. 238/2016.