Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo  n.  61/2010,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238
del 12 dicembre 2016; 
    Visto il  vigente  disciplinare  di  produzione  dei  vini  della
indicazione geografica tipica dei vini «Terrazze Retiche di Sondrio»,
da  ultimo  modificato   con decreto   ministeriale 7   marzo   2014,
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti  DOP  e
IGP - Vini DOP e IGP; 
    Esaminata la documentata  domanda  presentata  dal  Consorzio  di
Tutela Vini di Valtellina intesa ad ottenere  la  modifica  del  nome
della indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche  di
Sondrio» a «Alpi Retiche» e la modifica del relativo disciplinare  di
produzione nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare: 
      e'  stato  acquisito  il  parere   favorevole   della   Regione
Lombardia; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  Nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 10 marzo 2017, nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta  di  modifica
del nome della indicazione geografica tipica dei  vini  da  «Terrazze
Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e del relativo  disciplinare  di
produzione; 
    Provvede, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale  7  novembre  2012,  alla  pubblicazione   dell'allegata
proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei
vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e del relativo
disciplinare di produzione; 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI  IV  -
via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, oppure al seguente  indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della predetta proposta.