(allegato)
                                                             Allegato 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL NOME DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI
  VINI DA «TERRAZZE RETICHE  DI  SONDRIO»  A  «ALPI  RETICHE»  E  DEL
  RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE. 
 
                               Art. 1. 
                        Denominazione e vini 
 
    La indicazione geografica tipica «Alpi Retiche», e' riservata  ai
vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: 
    «Alpi Retiche» bianco; 
    «Alpi Retiche» rosso; 
    «Alpi Retiche» rosso novello; 
    «Alpi Retiche» rosato; 
    «Alpi Retiche» rosato frizzante; 
    «Alpi Retiche» passito; 
    «Alpi Retiche» vendemmia tardiva; 
    «Alpi Retiche» con la specificazione di uno  dei  vitigni  idonei
alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia,  per  le
suddette tipologie; 
    «Alpi Retiche» Spumante metodo classico,  anche  nella  tipologia
Rose'  e  con  la  specificazione  di  uno  dei   seguenti   vitigni:
Chardonnay, Pinot bianco, Pignola, Rossola, Nebbiolo. 
 
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    I vini ad IGT «Alpi Retiche» bianchi, rossi,  rosati,  passiti  e
vendemmia tardiva, devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da
vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  da  una  o  piu'  varieta'
idonee alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia ed
iscritte nel Registro Nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004  e  successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
    La IGT dei vini «Alpi Retiche» con la  specificazione  aggiuntiva
del  nome  di  uno  dei  vitigni  idonei  alla  coltivazione   o   in
osservazione  nella  Regione  Lombardia,  riportati  nel   richiamato
allegato 1, e' riservata  ai  vini  ottenuti  per  almeno  l'85%  dal
rispettivo vitigno. 
    Possono concorrere da sole o congiuntamente alla  produzione  dei
vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca  di  colore  analogo,
non aromatici, idonei  alla  coltivazione  o  in  osservazione  nella
Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%. 
    La IGT dei vini «Alpi Retiche» Spumante  metodo  classico,  anche
Rose', e' riservata ai  vini  composti,  nell'ambito  aziendale,  dai
seguenti vitigni, da soli o congiuntamente: Chardonnay, Pinot bianco,
Pignola, Rossola, Nebbiolo. 
 
                               Art. 3. 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei  vini  atti
ad essere designati con la  IGT  «Alpi  Retiche»  comprende  l'intero
territorio amministrativo dei comuni di: 
      Albosaggia, Ardenno, Berbenno in Valtellina,  Bianzone,  Buglio
in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo,
Dazio, Dubino,  Faedo,  Gordona,  Mantello,  Mello,  Menarola,  Mese,
Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte
in  Valtellina,  Postalesio,  Prata  Camportaccio,  Sernio,  Sondrio,
Teglio, Tirano,  Traona,  Tresivio,  Villa  di  Chiavenna,  Villa  di
Tirano, in Provincia di Sondrio. 
 
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona. 
    La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  IGT  «Alpi
Retiche», per le tipologie bianco,  rosso  e  rosato,  anche  con  la
specificazione del vitigno, non deve essere superiore a: 
      14.000 chilogrammi/ettaro. 
    Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Alpi  Retiche»,
anche con la specificazione del vitigno, devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 
    «Alpi Retiche» bianco: 9,00% vol; 
    «Alpi Retiche» rosso: 9,00% vol; 
    «Alpi Retiche» rosato: 9,00% vol; 
    «Alpi Retiche» passito: 11,00% vol; 
    «Alpi Retiche» vendemmia tardiva: 13,00% vol; 
    «Alpi Retiche» spumante metodo classico,  anche  nella  tipologia
Rose': 9,50% vol. 
    Nel caso di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,50%. 
    La tipologia «Alpi Retiche» passito deve essere  ottenuta  previo
appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la tipologia «Alpi
Retiche» vendemmia  tardiva  deve  essere  ottenuta  previa  raccolta
tardiva con appassimento in pianta. 
    Sia la  detenzione  in  fruttaio  che  l'appassimento  in  pianta
dovranno essere denunciati agli organismi competenti. 
    Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che  avvenga
in  periodo  vendemmiale  sia  al  di  fuori  del  medesimo,   andra'
denunciata con almeno 5 giorni di  preavviso  agli  stessi  organismi
competenti. 
    Per le tipologie «Alpi Retiche» passito e vendemmia  tardiva  non
e' consentita alcuna pratica di arricchimento. 
 
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
    Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,
non deve essere superiore a 112 hl/ha per tutti i tipi di vino. 
    Per la tipologia «Alpi Retiche» passito la resa massima  dell'uva
fresca in vino  finito,  pronto  per  il  consumo,  non  deve  essere
superiore a 56 hl /ha. 
    Per la tipologia «Alpi Retiche» vendemmia tardiva la resa massima
dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,  non  deve  essere
superiore a 84 hl/ha. 
    I vini ad IGT «Alpi Retiche» passito e «Alpi  Retiche»  vendemmia
tardiva»  dovranno  essere  sottoposti  ad  un  periodo   minimo   di
invecchiamento  obbligatorio  almeno  sino  al  30  giugno  dell'anno
successivo alla vendemmia. 
    L'indicazione  geografica  tipica  «Alpi   Retiche»,   ai   sensi
dell'art. 38 della legge n. 238/2016,  puo'  essere  utilizzata  come
ricaduta per i vini ottenuti da uve  prodotte  da  vigneti  coltivati
nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel  precedente  art.  3  e
iscritti allo schedario viticolo per  le  relative  denominazioni  di
origine, a condizione che i vini per i quali  si  intende  utilizzare
l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano  i  requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare. 
 
                               Art. 6. 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    I vini ad IGT «Alpi Retiche», anche  con  la  specificazione  del
nome del vitigno, per tutte le tipologie, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      «Alpi Retiche» bianco 
    colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; 
    odore: fresco, delicato, floreale; 
    sapore: asciutto, sapido, gradevole; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 3,50 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 13 g/l. 
      «Alpi Retiche» rosso 
    colore: rosso rubino; 
    odore: fresco, fruttato; 
    sapore: sapido, leggermente tannico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 3,50 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l. 
      «Alpi Retiche» novello 
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso; 
    odore: vinoso, lievemente fruttato; 
    sapore: fresco, rotondo, vellutato; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 3,50 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l. 
      «Alpi Retiche» rosato 
    colore: da rosato tenue a rosato intenso; 
    odore: fine, delicato; 
    sapore: asciutto, fresco, fruttato; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 3,50 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 14 g/l. 
      «Alpi Retiche» passito bianco 
    colore: giallo intenso con riflessi dorati; 
    odore: ampio, composito, intenso; 
    sapore: dolce, pieno, armonico, elegante, etereo; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol,  di  cui
minimo 10,00% vol effettivo; 
    acidita' totale minima: 3,50 g/l; 
    zuccheri residui: 45,00 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 13 g/l. 
      «Alpi Retiche» passito rosso 
    colore: rosso rubino intenso; 
    odore: ampio, floreale; 
    sapore: dolce, fruttato, armonico, piacevole; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol,  di  cui
minimo 12,00% vol effettivo; 
    acidita' totale minima: 3,50 g/l; 
    zuccheri residui: 45,00 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l. 
      «Alpi Retiche» vendemmia tardiva rosso 
    colore: rosso rubino; 
    odore: intenso, caratteristico, complesso; 
    sapore: deciso, armonico, giustamente tannico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol,  di  cui
minimo 11,00% vol effettivo; 
    acidita' totale minima: 3,50 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l. 
      «Alpi Retiche» vendemmia tardiva bianco 
    colore: giallo paglierino con riflessi dorati; 
    odore: composito, ampio, con sentori minerali; 
    sapore: pieno, armonico, elegante, piacevole; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol,  di  cui
minimo 11,00% vol effettivo; 
    acidita' totale minima: 3,50 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 13 g/l. 
      «Alpi Retiche» spumante metodo classico 
    spuma: fine e intensa; 
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino a dorato; 
    odore: fine, delicato, ampio, complesso con  note  proprie  della
rifermentazione in bottiglia; 
    sapore: fresco, sapido, fine ed  armonico,  da  dosaggio  zero  a
demi-sec; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol; 
    acidita' totale minima: 5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 
      «Alpi Retiche» spumante metodo classico Rose' 
    spuma: fine e intensa; 
    colore: rosa piu' o meno intenso; 
    odore: fine, delicato, ampio, complesso con  note  proprie  della
rifermentazione in bottiglia; 
    sapore: fresco, sapido, fine ed  armonico,  da  dosaggio  zero  a
demi-sec; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol; 
    acidita' totale minima: 5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 
 
                               Art. 7. 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    Nell'etichettatura e presentazione dei vini IGT «Alpi Retiche» e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi: extra, fine, scelto,  superiore,  riserva,  selezionato  e
similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
l'acquirente. 
    Nell'etichettatura delle tipologie di  vini  IGT  «Alpi  Retiche»
rossi e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di  produzione  delle
uve. 
    La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno  e'  consentita
esclusivamente quando il vino ad  IGT  «Alpi  Retiche»  abbia  colore
analogo al vitigno di provenienza. 
    Per i soli vitigni Nebbiolo, Rossola  e  Pignola,  esclusivamente
per la tipologia Spumante  metodo  classico,  anche  nella  tipologia
Rose', e' ammessa  l'indicazione  dei  medesimi  pur  in  assenza  di
analogia fra il colore del  vino  (bianco  o  rosato)  e  quello  del
vitigno. 
 
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    I vini a IGT «Alpi Retiche» passito e  «Alpi  Retiche»  vendemmia
tardiva, devono essere confezionati in bottiglie di  vetro  di  forma
«bordolese», «borgognotta» o «renana» e chiuse con tappo raso  bocca,
nelle  capacita'  consentite  dalle  vigenti  leggi,   comunque   non
inferiori a 0,187 litro e non superiori a 5 litri. 
 
                               Art. 9. 
                  Legame con l'ambiente geografico 
 
A) Informazioni sulla zona geografica. 
    Fattori naturali rilevanti per il legame. 
    La Valtellina,  che  insieme  alla  Valchiavenna  rappresenta  il
territorio della Provincia di Sondrio, si colloca  geograficamente  a
nord del lago di Como fra il parallelo 46 e 46,5. 
    Alcune   particolari   situazioni   ambientali   favoriscono   il
realizzarsi di condizioni climatiche idonee alla  viticoltura  ed  in
particolare al vitigno «nebbiolo»: 
      1) la valle, longitudinale alla  catena  montuosa,  e'  per  la
parte vitata orientata est-ovest  e  la  costiera  pedemontana,  alla
destra orografica del fiume Adda, gode di esposizione completamente a
sud; 
      2) e' protetta, a nord e ad est, dalla  catena  montuosa  delle
Alpi Retiche, con cime di elevata altitudine  (tutte  oltre  i  3.000
metri, con vette di oltre 4.000); 
    3) a sud la catena delle Alpi Orobie, con cime appena piu' basse,
la racchiude in una specie di anfiteatro; 
    4)  la  relativa  vicinanza  del  bacino  del  lago  di  Como,  a
sud-ovest, funge da regolatore e mitigatore termico; 
    5) la viticoltura si colloca sulla costiera esposta  a  sud,  sul
versante retico, da quota 300 metri sino ad un massimo di 700  metri,
con la sola eccezione di due conoidi  posizionati  nella  parte  piu'
ampia della vallata. 
    Questa    configurazione    territoriale    assicura:    costante
ventilazione con scarse precipitazioni con una media  di  850  mm  di
pioggia/anno che nella parte del versante retico vitato  diminuiscono
risalendo la valle,  periodicamente  ben  distribuite;  considerevole
luminosita', conseguente alla  ottimale  esposizione,  e  un  elevato
gradiente termico con temperatura diurna dell'aria durante il periodo
vegetativo, aprile-ottobre, compresa fra i +5° ed i + 35°C;  umidita'
relativa dell'aria costantemente su valori molto contenuti fra il 65%
e l'80%; ulteriore sensibile aumento dei gradienti termici  in  vigna
favorito  dalla  consistente  massa  di  sassi   e   di   rocce   che
caratterizzano il terrazzamento e  dalla  pendenza,  in  taluni  casi
superiore  al  70%,  che  incrementa   l'effetto   dell'irraggiamento
permettendo di concentrare l'energia solare su una superficie minore.
I muretti  a  secco  sono  stimabili  in  una  lunghezza  complessiva
superiore a 2500 km. Per  questa  ragione  le  temperature  dell'aria
rilevate in vigna sono costantemente maggiori di 4°/5°C,  rispetto  a
quelle  del  fondo  pianeggiante;  considerevole  escursione  termica
(compresa fra 8° e fino a 20°) nel periodo immediatamente  precedente
il completamento della maturazione (fine settembre / primi  ottobre);
insolazione oltre le 1900 ore per anno; l'ubicazione del vigneto  sui
terrazzi di costiera e' tale da impedire i danni da  gelate  tardive,
al contrario frequenti nel fondo valle. 
    Il terreno del vigneto e' prevalentemente sabbioso  (circa  70%),
limoso (circa 18%),  con  assenza  di  calcare.  Trattasi  di  roccia
granitica sfaldata. Con rarita' compare un po' di argilla  (inferiore
al 10%). E' molto permeabile ed ha scarsissima ritenzione idrica;  ne
deriva una considerevole predisposizione  alla  siccita'.  I  terreni
sono per loro natura poco profondi: la superficie lavorabile va da  i
40 a 120 cm e non e' raro vedere piante di  viti  che  conficcano  la
radice direttamente nelle fessure della roccia. 
Fattori umani rilevanti per il legame 
    Molto rilevanti risultano i fattori umani legati al territorio di
produzione, che per  tradizione  hanno  dato  origine  al  vino  gia'
indicato come IGT  «Terrazze  Retiche  di  Sondrio»,  ora  IGT  «Alpi
Retiche». 
    Le origini della viticoltura in Valtellina sono molto lontane nel
tempo. Lo sfruttamento agricolo del territorio e  la  sistemazione  a
terrazzamento  e'  riconducibile  in  epoca   romana   o   quantomeno
longobarda, se non addirittura pre-romana in quanto i primi abitatori
della valle furono i Liguri a cui seguirono gli Etruschi, ed entrambi
i popoli conoscevano la coltura della vite. 
    La  razionalizzazione  e  l'intensificazione  della  coltivazione
della vite e' pero' da ascrivere, prima alla colonizzazione  romanica
e, successivamente nel medioevo (sec.  X  e  XI),  al  movimento  dei
«magistri comacini» ed ai monaci benedettini. 
    Risulta documentato che gia' alcuni secoli prima  del  mille,  il
Monastero Sant'Ambrogio  di  Milano  era  proprietario  sul  versante
retico valtellinese  di  diversi  appezzamenti  di  vigne  a  coltura
specializzata, il cui prodotto era  destinato  al  consumo  locale  e
certamente anche ai monaci del capoluogo lombardo. 
    Il grande impulso viticolo alla Valtellina e'  pero'  conseguente
alla presenza del governo svizzero da parte della Lega  Grigia  (oggi
«Cantone Grigioni»). Per quasi tre  secoli,  dal  1550  al  1797,  la
Valtellina  fu  territorio  grigionese  e   i   primi   commerci   di
esportazione di vino furono conseguenza dei rapporti economici che la
Lega Grigia intratteneva con le corti del centro e nord Europa. 
    E' soprattutto di quei secoli la fama dei vini  della  Valtellina
che, anche successivamente, continuarono a viaggiare verso il nord. 
    Particolare interessante e caratteristico del  territorio  e'  il
sistema dei terrazzamenti. 
    Il terrazzamento e'  un  metodo  di  dissodamento  degli  acclivi
versanti montani, espressione di una precisa cultura insediativa  che
si ritrova, con molte analogie, in tutte le vallate dell'arco alpino. 
    Attraverso la realizzazione del terrazzo fu possibile  recuperare
allo sfruttamento agricolo le costiere pedemontane ed  insediarvi  le
colture necessarie alla sopravvivenza delle popolazioni locali. 
    Si consideri inoltre che il portare le coltivazioni sugli acclivi
montani  serviva  anche  a  proteggerle  dalle   rappresaglie   delle
soldatesche barbariche che transitavano per il fondo  valle,  nonche'
ad evitare il rischio delle frequenti inondazioni causate dalle piene
improvvise del fiume Adda. 
    Il  sistema  terrazzato  di  Valtellina  si  identifica  con   la
realizzazione di una miriade di muri a secco in sasso che  sostengono
i ronchi vitati. Trattasi di un'opera avviatasi alcuni millenni fa  e
perpetuata nel tempo attraverso il lavoro quotidiano dei  viticoltori
che,  per  tutto  questo,  sono  degli  autentici   manutentori   del
territorio.  Come  gia'  accennato,  i  muri  sono  di  una   entita'
ciclopica; stimabile in oltre 2.500 Km di sviluppo lineare,  con  una
incidenza media/ettaro superiore ai 2.000 m² di superficie  verticale
e, di conseguenza  con  costi  di  mantenimento  altissimi.  Oltre  a
consentire la realizzazione della economia agricola, il terrazzamento
diventa  componente  essenziale   del   fascino   paesaggistico   del
territorio ed importante elemento di salvaguardia  e  presidio  delle
falde montane. 
    Base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei  alla  produzione
del  vino  in  questione  sono  quelli   tradizionalmente   coltivati
nell'area geografica considerata 
    Le forme di allevamento,  i  sesti  d'impianto  e  i  sistemi  di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali  e
tali  da  perseguire  la  migliore  e  razionale  disposizione  sulla
superficie  delle  viti,  sia  per   agevolare   l'esecuzione   delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione  della
chioma 
    Le pratiche  relative  all'elaborazione  dei  vini,  sono  quelle
tradizionalmente consolidate in zona 
B) informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche  del  prodotto
  essenzialmente   o   esclusivamente    attribuibili    all'ambiente
  geografico. 
    I vini di cui al presente disciplinare di produzione  presentano,
dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche  molto
evidenti e peculiari, descritte all'art. 6,  che  ne  permettono  una
chiara   individuazione   e   tipicizzazione   legata    all'ambiente
geografico. 
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla
  lettera A) e quelli di cui alla lettera B) 
    Le  caratteristiche  morfologiche  del  territorio,   il   lavoro
costante dell'uomo per il mantenimento di questo  territorio  provano
la connessione esistente tra terra e vini,  dove  le  caratteristiche
peculiari di questi ultimi vengono esaltati. 
    La vigna e il vino furono  alle  radici  della  cultura  e  della
societa' locali e del loro sviluppo. La coltivazione della vite e  la
produzione e la distribuzione del  vino  hanno  lasciato  consistenti
tracce fin dai tempi remoti: gia' nel Duecento in Provincia  il  vino
era uno strumento ordinario di pagamento e le vigne erano considerate
i beni piu' preziosi e appetibili. 
    La presenza, per circa tre secoli, di un  commercio  di  vino  di
oltre 50.000 ettolitri a dorso di animale, con  scambi  continui  tra
comunita' sui  due  versanti  in  un'importante  area  centro  alpina
(periodo Lega Grigia), ebbe una profondissima influenza sulla cultura
locale. 
    La IGT «Terrazze Retiche di Sondrio», il cui nome  e'  modificato
in «Alpi Retiche», e' stata riconosciuta con decreto ministeriale del
18 novembre 1995. 
 
                              Art. 10. 
               Riferimenti alla struttura di controllo 
 
    Valoritalia S.r.l. 
    Sede legale: via Piave n. 24, 00187 Roma 
    +3906-45437975 
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    Valoritalia S.r.l. e' l'Organismo di  controllo  autorizzato  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto  legislativo  n.  61/2010  che  effettua  la
verifica  annuale  del  rispetto  delle  disposizioni  del   presente
disciplinare,  conformemente  all'art.  25,  par.  1,  1°  capoverso,
lettera b) e c), ed all'art. 26, par. 1, del reg. CE n. 607/2009, per
i prodotti beneficianti  della  IGP,  mediante  una  metodologia  dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera  produttiva  (viticoltura,  elaborazione,   confezionamento),
conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso. 
    In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il  decreto  ministeriale  14  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012.