Art. 2 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017,  e'  concesso
un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di
trattamento e in  infrastrutture  vinicole  nonche'  in  strutture  e
strumenti di commercializzazione del  vino.  Tali  investimenti  sono
diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa,  soprattutto
in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e  ad  aumentarne
la   competitivita'   e   riguardano    la    produzione    e/o    la
commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del
regolamento, anche al  fine  di  migliorare  i  risparmi  energetici,
l'efficienza globale nonche' trattamenti sostenibili. 
  2. Ai sensi dell'art.  50  del  regolamento,  non  e'  concesso  un
sostegno ad  imprese  in  difficolta'  ai  sensi  degli  orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato   per   il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese in difficolta'. 
  3. Al fine  di  assicurare  il  divieto  del  doppio  finanziamento
stabilito all'art. 43 del regolamento  delegato  e  all'art.  27  del
regolamento  di  esecuzione,  sono  riportati,  all'allegato  I   del
presente decreto, gli specifici criteri di demarcazione,  nonche'  il
relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresi',  inseriti
nel PNS comunicato alla commissione europea entro il 1° marzo 2017. 
  4. Qualora la demarcazione di  cui  al  precedente  comma  3  venga
attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con
i fondi OCM, le stesse sono riportate nell'allegato II  del  presente
decreto con l'indicazione della regione di riferimento.  Tale  elenco
e' modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto
direttoriale. 
  5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per: 
    definire gli importi minimi e massimi di  spesa  ammissibile  per
ogni domanda; 
    limitare  la  percentuale  di  contributo  erogabile  di  cui  al
successivo art. 5, commi 1, 2 e 3; 
    prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6
e fissare la relativa percentuale; 
    individuare i  beneficiari  dell'aiuto  tra  quelli  indicati  ai
successivi articoli 3 e 5; 
    escludere/limitare alcuni prodotti di cui all'allegato VII  parte
II del regolamento oggetto dell'investimento; 
    ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto
all'art. 53 del regolamento delegato e con le modalita' descritte  al
punto 2.14 delle linee guida; 
    definire la durata annuale o biennale dei progetti.