Art. 4 Presentazione delle domande e procedura di selezione 1. La domanda di aiuto e' presentata all'OP entro il 15 febbraio di ogni anno secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalita' devono garantire, altresi', l'apertura del sistema informatico in congruo anticipo rispetto alla citata data ultima del 15 febbraio per consentire una adeguata presentazione delle domande. Limitatamente alla campagna 2016/2017 la domanda di aiuto e' presentata entro il 7 aprile 2017. 2. In conformita' all'art. 35 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, i seguenti elementi: a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA; b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse; c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato; d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto; e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficolta'; f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realta' produttiva dell'impresa nonche' le aspettative di miglioramento in termini di competitivita' ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorita' di cui al successivo comma 5 la relazione dovra' riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale. 3. Con successivo provvedimento emanato da Agea d'intesa con le regioni vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2. 4. Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' indicati al precedente comma 2, alle domande sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di priorita' eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento e riportati nell'allegato I del PNS trasmesso alla commissione europea entro il 1° marzo 2017. 5. Gli eventuali criteri facoltativi di cui al comma 4 si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori; essi si aggiungono al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale previsto all'art. 36 del regolamento delegato. 6. Le Regioni individuano l'articolazione e la ponderazione da attribuire ai criteri di priorita' sulla base delle proprie esigenze territoriali provvedendo a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario. 7. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilita' finanziarie assegnate ad ogni regione sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parita' di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane. 8. Agea, d'intesa con le regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonche' le altre modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalita'.