Art. 4 
 
 
        Presentazione delle domande e procedura di selezione 
 
  1. La domanda di aiuto e' presentata all'OP entro il 15 febbraio di
ogni anno  secondo  modalita'  stabilite  da  Agea  d'intesa  con  le
regioni; dette modalita' devono garantire, altresi',  l'apertura  del
sistema informatico in congruo anticipo  rispetto  alla  citata  data
ultima del 15 febbraio  per  consentire  una  adeguata  presentazione
delle domande. Limitatamente alla campagna 2016/2017  la  domanda  di
aiuto e' presentata entro il 7 aprile 2017. 
  2. In conformita' all'art. 35 del regolamento delegato, la  domanda
contiene, almeno, i seguenti elementi: 
    a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA; 
    b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle  singole
operazioni  che  costituiscono  l'investimento  globale,   il   costo
previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse; 
    c) la dimostrazione che i costi  dell'investimento  proposto  non
superino i normali prezzi di mercato; 
    d)  il  possesso  delle  risorse  tecniche  e   finanziarie   per
realizzare l'investimento proposto; 
    e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficolta'; 
    f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende
realizzare  l'investimento  proposto  in   relazione   alla   realta'
produttiva dell'impresa nonche' le aspettative  di  miglioramento  in
termini  di  competitivita'  ed  incremento  delle  vendite.  Qualora
l'impresa intenda avvalersi del  criterio  di  priorita'  di  cui  al
successivo comma 5 la relazione dovra' riportare elementi che rendano
evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista  energetico  e/o
ambientale. 
  3. Con successivo provvedimento emanato da  Agea  d'intesa  con  le
regioni vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto di
quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2. 
  4. Dopo aver  esaminato  le  domande  sulla  base  dei  criteri  di
ammissibilita' indicati al precedente  comma  2,  alle  domande  sono
attribuiti  i  punteggi  sulla  base   dei   criteri   di   priorita'
eventualmente individuati dalle Regioni con proprio  provvedimento  e
riportati nell'allegato I del PNS trasmesso alla commissione  europea
entro il 1° marzo 2017. 
  5. Gli eventuali criteri facoltativi di cui al comma 4  si  fondano
sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel  PNS  e  sono
oggettivi e  non  discriminatori;  essi  si  aggiungono  al  criterio
comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in  termini
di risparmio energetico, efficienza  energetica  globale  e  processi
sostenibili da un punto di vista ambientale previsto all'art. 36  del
regolamento delegato. 
  6. Le Regioni individuano  l'articolazione  e  la  ponderazione  da
attribuire ai criteri di priorita' sulla base delle proprie  esigenze
territoriali provvedendo a che la ponderazione del  singolo  criterio
facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il
criterio comunitario. 
  7. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le  domande  potenzialmente
eleggibili superino le disponibilita' finanziarie assegnate  ad  ogni
regione  sono  ammesse  al  contributo  tutte  le  domande  fino   ad
esaurimento del budget disponibile.  A  parita'  di  punteggio  viene
adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane. 
  8. Agea, d'intesa con le  regioni,  stabilisce  i  termini  per  la
realizzazione degli investimenti proposti nonche' le altre  modalita'
applicative,  ivi  comprese  quelle  relative   alle   procedure   di
controllo, di autorizzazione ai pagamenti  e  di  applicazione  delle
penalita'.