Art. 5 
 
 
                      Definizione del sostegno 
 
  1.  Il  sostegno  per  gli  investimenti  materiali  o  immateriali
realizzati da micro, piccole o medie imprese e'  erogato  nel  limite
massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.  Nelle  regioni
classificate come regioni meno sviluppate, il contributo  alle  spese
non puo' superare il 50% dei relativi costi. 
  2. Il limite massimo di cui al comma 1  e'  ridotto  al  20%  della
spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia  realizzato
da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi  meno
di 750 dipendenti o il cui  fatturato  annuo  sia  inferiore  ai  200
milioni per la quale non trova applicazione  il  titolo  1,  art.  2,
paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.  Per  le
medesime imprese operanti in regioni  classificate  come  regione  di
convergenza, il contributo massimo erogabile e'  pari  al  25%  delle
spese effettivamente sostenute. 
  3.  Qualora  l'investimento   sia   realizzato   da   una   impresa
classificabile come grande impresa ovvero  che  occupi  piu'  di  750
dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni,  il
livello  di  aiuto  e'  fissato,  al  massimo,  al  19%  della  spesa
effettivamente sostenuta. 
  4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 le regioni stabiliscono, se del
caso, un limite massimo  di  contribuzione  inferiore,  motivando  la
decisione in apposito provvedimento. 
  5.  L'aiuto  e'  versato  solo   dopo   l'effettiva   realizzazione
dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo
in loco  di  tutte  le  azioni  contenute  nella  domanda  di  aiuto.
Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze  eccezionali  ai
sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2 par. 9,  l'aiuto  puo'
essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora
l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto e' versato solo dopo la
realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. 
  6.  I  beneficiari  possono  chiedere   il   pagamento   anticipato
dell'aiuto concesso per un importo che non puo'  superare  l'80%  del
contributo   dell'Unione.    L'erogazione    dell'anticipazione    e'
subordinata alla costituzione di una fidejussione pari  al  110%  del
valore dell'anticipo.  Ai  sensi  dell'art.  2  comma  6  le  regioni
adottano propri provvedimenti per stabilire  l'eventuale  concessione
degli anticipi e fissare la relativa  percentuale  massima  erogabile
nel citato limite dell'80%. 
  7. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire  dal  giorno
successivo la data  di  presentazione  delle  domande  ammissibili  a
finanziamento e  comunque  entro  e  non  oltre  il  termine  per  la
realizzazione degli investimenti stabilito secondo  le  modalita'  di
cui al precedente art. 4 comma 8. 
  8.  Qualora  al  richiedente  non  venga  accolta  la  domanda   di
contributo, le eventuali spese dallo  stesso  sostenute  sono  a  suo
totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso
a finanziamento nell'annualita' successiva. 
  9. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti  categorie
di spese: 
    a) IVA, tranne l'IVA  non  recuperabile  ai  sensi  art.  48  del
regolamento delegato; 
    b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del  totale
delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In  casi
eccezionali e  debitamente  giustificati,  puo'  essere  fissata  una
percentuale   piu'   elevata   per   operazioni   di    conservazione
dell'ambiente; 
    c)  interessi  passivi,  a  eccezione  di   quelli   relativi   a
sovvenzioni concesse sotto forma  di  abbuono  d'interessi  o  di  un
bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri
assicurativi.