Art. 5 Definizione del sostegno 1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese e' erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non puo' superare il 50% dei relativi costi. 2. Il limite massimo di cui al comma 1 e' ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni per la quale non trova applicazione il titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in regioni classificate come regione di convergenza, il contributo massimo erogabile e' pari al 25% delle spese effettivamente sostenute. 3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi piu' di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto e' fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta. 4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento. 5. L'aiuto e' versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2 par. 9, l'aiuto puo' essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto e' versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. 6. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo che non puo' superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'art. 2 comma 6 le regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile nel citato limite dell'80%. 7. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti stabilito secondo le modalita' di cui al precedente art. 4 comma 8. 8. Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di contributo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva. 9. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese: a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi art. 48 del regolamento delegato; b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, puo' essere fissata una percentuale piu' elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente; c) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.