Art. 6 
 
 
                              Penalita' 
 
  1. Qualora l'anticipo di cui al precedente art.  5,  comma  6,  non
venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni  previste
dall'art. 23 del regolamento delegato n. 907/2014 e dall'art. 55  del
regolamento di esecuzione n. 908/2014. 
  2. Gli OP applicano, altresi', le seguenti penalita': 
    a) 3 anni di esclusione dalla misura  disciplinata  dal  presente
decreto  se  l'importo  non  speso  e'  superiore  o  uguale  al  50%
dell'anticipo erogato; 
    b) 2 anni di esclusione dalla misura  disciplinata  dal  presente
decreto se l'importo non speso e' superiore al 30%  ma  inferiore  al
50% dell'anticipo erogato; 
    c) 1 anno di esclusione dalla misura  disciplinata  dal  presente
decreto se l'importo non speso e' superiore al  10%  ma  inferiore  o
uguale al 30% dell'anticipo erogato. 
  3. La stessa penalita' di cui al comma 2, lettera a), si applica ai
beneficiari che non presentano la  domanda  di  pagamento  dell'aiuto
entro i termini stabiliti. 
  4. Nessuna penalita' si applica in caso di forza maggiore,  se  sia
stata  presentata  domanda  di  revoca  dell'aiuto  entro  i  termini
previsti o se l'importo non speso e' inferiore al  10%  dell'anticipo
erogato.