Art. 6 Penalita' 1. Qualora l'anticipo di cui al precedente art. 5, comma 6, non venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del regolamento delegato n. 907/2014 e dall'art. 55 del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 2. Gli OP applicano, altresi', le seguenti penalita': a) 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso e' superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato; b) 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso e' superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato; c) 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso e' superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato. 3. La stessa penalita' di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti. 4. Nessuna penalita' si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso e' inferiore al 10% dell'anticipo erogato.