Art. 7 Disposizioni finali 1. Se erogano aiuti integrativi le regioni compilano l'allegato VII del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno. 2. Gli OP comunicano al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento, entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea. 3. Il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, e' abrogato. Esso tuttavia continua ad applicarsi per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2017 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 240