Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Se erogano aiuti integrativi le regioni compilano l'allegato VII
del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro  il
20 febbraio di ciascun anno. 
  2. Gli OP comunicano al Ministero ed  alle  Regioni  il  numero  di
imprese beneficiarie ed il  volume  totale  dell'investimento,  entro
termini stabiliti da Agea e, comunque, in  tempo  utile  per  l'invio
delle stesse informazioni alla Commissione europea. 
  3. Il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, e'  abrogato.
Esso tuttavia continua ad applicarsi per le domande presentate  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo  per
la registrazione ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 febbraio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2017 
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