Art. 7 
 
 
                      Modifiche ed abrogazioni 
 
  1. Dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  il  decreto
dirigenziale  9   marzo   2016   «Modalita'   di   conseguimento   ed
aggiornamento dell'addestramento di base» e' cosi' modificato: 
    a) art. 2, comma  1,  le  parole  «ad  eccezione  delle  navi  da
passeggeri» sono modificate in modo da  leggere:  «ad  eccezione  dei
passeggeri»; 
    b) art. 3, comma 2 dopo lettere a), b), c) e d)  sostituire  «sul
certificato» con «sull'attestato»; 
  2. Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  e'  abrogato
l'art. 3, comma 3 lettera a) del decreto dirigenziale  9  marzo  2016
«Modalita' di conseguimento ed  aggiornamento  dell'addestramento  di
base». 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
    a)  il  decreto  ministeriale  4  aprile   1987   relativo   alla
«Istituzione  dei  corsi  antincendio  di  base  e  avanzato  per  il
personale marittimo»; 
    b) il decreto dirigenziale 17 ottobre 2001, a firma del dirigente
generale del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo
e interno pro tempore,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, recante disposizioni in tema di «Corso antincendio di base
ed avanzato»; 
    c)  il  decreto  dirigenziale  1°  aprile  2016   «Modalita'   di
aggiornamento del corso antincendio avanzato»; 
    d) l'art. 3, comma 3 e l'art. 4 del decreto dirigenziale 9  marzo
2016 «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento  dell'addestramento
di base». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 maggio 2017 
 
                                              Il Comandante generale: 
                                                       Melone