Art. 2 
 
  1.  L'intervento  di  cui  al  precedente  art.  1  e'  subordinato
all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5  del  decreto  ministeriale  8
agosto 2000, n. 593, e'  data  facolta'  al  soggetto  proponente  di
richiedere  una  anticipazione   per   un   importo   pari   al   30%
dell'intervento concesso. Ove  detta  anticipazione  sia  concessa  a
soggetti privati la stessa dovra' essere  garantita  da  fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni
avverranno  in  base   agli   importi   rendicontati   ed   accertati
semestralmente  a  seguito  di   esito   positivo   delle   verifiche
tecnico-contabili previste dal decreto  ministeriale  n.  593/2000  e
ss.mm.ii..  Le  effettive  erogazioni  rimarranno  subordinate   alla
reiscrizione delle somme eventualmente perenti. 
  3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 
  4. La durata del finanziamento  e'  stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni a decorrere dalla data del  presente  decreto,
comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino  ad  un
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza primo gennaio e  primo  luglio  di  ogni
anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla
prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione
del progetto di ricerca e/o formazione. 
  5.   Le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza  primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse  coincide  con
la  seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva   all'effettiva
conclusione del progetto. 
  6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto. 
  7. La durata del progetto potra' essere maggiorata  fino  a  dodici
mesi per compensare eventuali slittamenti  temporali  nell'esecuzione
delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando  quanto
stabilito al comma 4.