IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Vista la direttiva  2007/5/CE  della  Commissione  d'iscrizione  di
diverse sostanze attive tra  cui  il  folpet  nell'allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE ed il successivo regolamento(UE) n. 404/2015 che
ne ha prorogato la scadenza fino al 31 luglio 2018; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   193/2014   della
Commissione del 27 febbraio 2014,  che  approva  la  sostanza  attiva
Amisulbron fino al 30 giugno 2024, in conformita' al regolamento (CE)
n.  1107/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che  modifica
l'allegato del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  della
Commissione; 
  Visto il decreto del 5 luglio 2013 modificato  successivamente  con
decreti di cui l'ultimo in data 25 luglio 2014, con il quale e' stato
autorizzato  provvisoriamente  a  livello  nazionale,   il   prodotto
fitosanitario denominato Sanvino con il n. di registrazione 15127,  a
nome dell'Impresa SCAM Spa, con sede legale  in  Modena,  Strada  per
Bellaria 164, in quanto a base di folpet, sostanza attiva nota  e  di
amisulbron che al momento della registrazione del formulato  non  era
ancora approvata a livello comunitario; 
  Vista  l'istanza  presentata  dall'Impresa  medesima  in   data   5
settembre  2014   volta   ad   ottenere   la   trasformazione   della
registrazione da provvisoria a definitiva a seguito dell'approvazione
della sostanza attiva amisulbron avvenuta con il suddetto regolamento
(UE) n. 193/2014, sulla base del dossier NC-225 WG, conforme  sia  ai
requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n.  545/2011  e  s.m.i.  sia
alle disposizioni specifiche di cui all'allegato del  regolamento  di
approvazione della sostanza attiva in questione; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della
valutazione del sopracitato fascicolo NC-225 WG,  svolta  dal  Centro
internazionale per gli antiparassitari  e  la  prevenzione  sanitaria
(ICPS), al fine di ri-registrare il  prodotto  fitosanitario  di  cui
trattasi fino alla  data  di  scadenza  dell'ultima  sostanza  attiva
approvata e, pertanto, fino al 30 giugno 2024, alle nuove  condizioni
di impiego scaturite dalla valutazione del dossier; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 16 novembre 2016 con la quale e'
stata richiesta all'Impresa titolare del  dossier  la  documentazione
per   il   completamento   dell'iter   autorizzativo   ed   i    dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato  Istituto  da
presentarsi entro dodici mesi dal presente decreto; 
  Vista la nota del 2 febbraio 2017 con la quale  l'Impresa  titolare
della registrazione del prodotto fitosanitario  ha  presentato  delle
controdeduzioni, inoltrate all'Istituto valutatore  per  i  necessari
elementi tecnici di riscontro; 
  Vista la successiva nota del 1° marzo 2017 con la  quale  l'Impresa
titolare  della  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  Sanvino
(regolamento  n.  15127),  ottenuti  i  necessari   chiarimenti,   ha
ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio per poter  procedere  con
il completamento dell'iter autorizzativo; 
  Ritenuto  di  ri-registrare,  il  prodotto  fitosanitario   Sanvino
(regolamento n. 15127) fino al  30  giugno  2024,  data  di  scadenza
dell'Amisulbron quale ultima sostanza attiva approvata della miscela,
alle  condizioni  definite  dalla  valutazione  secondo  i   principi
uniformi di cui all'allegato  del  regolamento  (CE)  n.  546/2011  e
s.m.i., e  alle  disposizioni  specifiche  di  cui  all'allegato  del
regolamento di approvazione delle rispettive sostanze attive; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  30  giugno  2024,  data  di   scadenza
dell'Amisulbron, quale ultima sostanza attiva approvata della miscela
del formulato, il prodotto fitosanitario SANVINO con il  n.  di  reg.
15127, del 5 luglio 2013 modificato successivamente  con  decreti  di
cui l'ultimo in data 25 luglio 2014, a nome  dell'Impresa  SCAM  Spa,
con sede legale in  Modena,  Strada  per  Bellaria  164,  alle  nuove
condizioni  e  sulle  colture  indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto, fissate in applicazione sia dei  principi  uniformi
che  delle  condizioni  specifiche  riportate  negli  allegati  delle
rispettive norme comunitarie relative all'approvazione delle sostanze
attive stesse. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta opportunamente modificata. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti   fitosanitari   muniti    dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessi  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 29 marzo 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco