Art. 4 Utilizzazione dell'energia e remunerazione degli interventi 1. L'energia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ha diritto a una remunerazione le cui modalita' di erogazione, periodo di diritto ed entita', anche differenziata per ciascuna isola e tipologia di intervento, sono determinati con provvedimenti dell'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sulla base dei seguenti criteri: a) energia da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda e per il solar cooling: per ogni metro quadrato in esercizio, la remunerazione e' riconosciuta al titolare dell'impianto dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed e' commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta. A tale fine, si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia termica pari a 600 kWh/anno, corrispondenti a pari risparmio di energia elettrica; b) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili immessa in parte o totalmente nella rete: per ogni kWh di produzione netta la remunerazione, comprensiva del valore dell'energia per le sole produzioni realizzate da soggetti diversi dai gestori, e' riconosciuta dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed e' commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta; c) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e autoconsumata: per ogni kWh prodotto e autoconsumato e' riconosciuta, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, una remunerazione, aggiuntiva al valore dell'energia autoconsumata, che tiene conto delle remunerazioni di cui alla lettera b); d) per i casi di cui alle lettere a) e b) viene definito un valore minimo della remunerazione, comunque riconosciuto a prescindere dal costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta, nonche' un valore massimo prescindente dal medesimo costo del combustibile risparmiato. Tali valori minimo e massimo possono essere differenziati per fonte e/o tecnologia; e) la remunerazione e' definita in modo da consentire la programmazione economica degli investimenti; f) in tutti i casi di cui alle lettere precedenti, la remunerazione risponde a obiettivi di efficiente uso delle risorse; g) per le pompe di calore, la remunerazione e' erogata in un'unica soluzione, ed e' pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, nel limite massimo di € 500 per prodotti con capacita' inferiore o uguale a 150 litri e di € 850 per prodotti con capacita' superiore ai 150 litri. 2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'autorita' disciplina ogni altro aspetto necessario per il funzionamento dei meccanismi previsti dal presente decreto, e in particolare: a) il valore del combustibile risparmiato per la generazione elettrica efficiente evitata e l'eventuale riconoscimento dei contributi di cui agli art. 5 e 6, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 28 del decreto-legge 91/2014; b) ove occorra, le caratteristiche dei sistemi di misura dell'energia elettrica e le caratteristiche dei sistemi di interfaccia con la rete ai fini della prestazione dei servizi e delle protezioni necessarie per assicurare la sicurezza e la continuita' del servizio elettrico; c) salve le esigenze di sicurezza del sistema elettrico isolano, le modalita' con le quali il gestore, con riferimento agli impianti realizzati da terzi, provvede al collegamento alla rete e al ritiro dell'energia prodotta, e, in tutti i casi, assicura l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete, anche ricorrendo all'integrazione di sistemi di accumulo, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficienza; d) le modalita' di erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti a fonti rinnovabili realizzati ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011, mediante lo scambio fisico tra il produttore e il gestore, compensabile su base triennale; e) con riferimento agli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del provvedimento stesso, l'aggiornamento del ritiro dedicato nonche', coerentemente con la lettera d), dello scambio sul posto, prevedendone la gestione a cura del gestore e la conseguente risoluzione delle convenzioni in essere con il Gse; f) la remunerazione dei gestori conseguente allo svolgimento delle attivita' da essi svolte per le finalita' di cui al presente decreto. 3. Il primo dei provvedimenti di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Nel caso in cui un'isola di cui all'allegato 1 venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, la remunerazione di cui al presente decreto viene riconosciuta limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell'interconnessione, comunicata da Terna all'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. 5. Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica.