Art. 2 1. Sulla base dei criteri e punteggi di cui all'art. 1 e in relazione al totale del punteggio raggiunto viene determinata la fascia di appartenenza e la retribuzione annua lorda minima e massima, comprensiva della tredicesima mensilita', del trattamento stipendiale del direttore generale come indicato nella seguente tabella. ===================================================================== | | Punteggio | Retribuzione | Retribuzione | | Fascia | totale | minima | massima | +===========+================+===================+==================+ | 1ª |Superiore a 190 | € 173.000 | € 183.000 | +-----------+----------------+-------------------+------------------+ | 2ª | da 166 a 190 | € 160.000 | € 172.000 | +-----------+----------------+-------------------+------------------+ | 3ª | da 141 a 165 | € 147.000 | € 159.000 | +-----------+----------------+-------------------+------------------+ | 4ª | da 121 a 140 | € 131.000 | € 146.000 | +-----------+----------------+-------------------+------------------+ | 5ª | da 101 a 120 | € 115.000 | € 130.000 | +-----------+----------------+-------------------+------------------+ | 6ª | fino a 100 | € 102.000 | € 114.000 | +-----------+----------------+-------------------+------------------+ 2. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 1, la competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica annualmente ad ogni ateneo i dati da prendere in considerazione. 3. Entro l'intervallo della rispettiva fascia di riferimento, la determinazione della retribuzione da corrispondere al direttore generale e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta del rettore, tenendo conto del profilo professionale del soggetto individuato e dell'esperienza professionale posseduta. 4. Al direttore generale, in aggiunta alla retribuzione stipendiale, compete una retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 5. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti, nonche' qualsiasi incarico conferito al direttore generale dall'universita' presso cui presta servizio o su designazione della stessa. 6. Nel corso della durata del contratto il trattamento economico attribuito puo' essere rivisto, con le stesse modalita' di cui al comma 3, in caso di cambio di fascia di appartenenza a seguito di verifica dei criteri e applicazione dei parametri di cui all'art. 1. 7. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al quadriennio 2017 - 2020 e sono comunque confermate per gli anni successivi fino all'emanazione del decreto di modifica delle medesime. 8. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 restano in vigore le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 21 luglio 2011, n. 315. 9. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico delle singole amministrazioni universitarie. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 30 marzo 2017 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fedeli Il Ministro dell''economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 645