Art. 3 
 
  1. Il comma 1, dell'art. 5, del decreto interministeriale 18 aprile
2016, n. 4293 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 3,  lettere
a) e b), e' condizionata all'adozione da parte  di  una  Banca  della
delibera di Finanziamento, per una o piu' delle seguenti finalita': 
      a) investimenti finanziati mediante prestiti a  medio  e  lungo
termine a valere sul Fondo Credito; 
      b) consolidamento di passivita' a breve della  stessa  banca  o
gruppo bancario; 
      c) consolidamento di passivita' a  breve  di  banche  o  gruppi
bancari diversi rispetto alla banca finanziatrice; 
      d) pagamento dei debiti commerciali a breve». 
    2. All'art. 5, del decreto interministeriale 18 aprile  2016,  n.
4293, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «5. La concessione del contributo di cui all'art. 3 lettera  c)
e' subordinata alla presentazione di un'attestazione rilasciata dalla
banca erogatrice del mutuo, riportante gli estremi del  finanziamento
ed   il   dettaglio   degli   importi   per   interessi   corrisposti
dall'interessato negli anni 2015 e 2016».