Art. 3 1. Il comma 1, dell'art. 5, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293 e' sostituito dal seguente: «1. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 3, lettere a) e b), e' condizionata all'adozione da parte di una Banca della delibera di Finanziamento, per una o piu' delle seguenti finalita': a) investimenti finanziati mediante prestiti a medio e lungo termine a valere sul Fondo Credito; b) consolidamento di passivita' a breve della stessa banca o gruppo bancario; c) consolidamento di passivita' a breve di banche o gruppi bancari diversi rispetto alla banca finanziatrice; d) pagamento dei debiti commerciali a breve». 2. All'art. 5, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «5. La concessione del contributo di cui all'art. 3 lettera c) e' subordinata alla presentazione di un'attestazione rilasciata dalla banca erogatrice del mutuo, riportante gli estremi del finanziamento ed il dettaglio degli importi per interessi corrisposti dall'interessato negli anni 2015 e 2016».