Art. 2 Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 4.18, sono soppresse le parole «o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto»; b) alla fine del paragrafo 4.22 sono inserite le seguenti parole «esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilita' finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo societa' partecipate). Il fondo perdite societa' partecipate accantonato nelle scritture della contabilita' finanziaria non e' automaticamente accantonato nelle scritture della contabilita' economico patrimoniale in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo»9; --- 9 L'art. 21 della legge n. 175 del 2016 prevede «Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilita' civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della societa' partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore». c) al paragrafo 6.1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo le parole «a seguito di un'operazione di leasing finanziario» sono inserite le seguenti «o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del codice civile ,»; 2) dopo le parole «che trattasi di beni non ancora di proprieta' dell'ente.» sono inserite le seguenti «L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio»; d) al paragrafo 6.1.2, sono apportate le seguenti modifiche: 1) sono soppresse le parole «o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 139 del medesimo decreto»; 2) dopo le parole «I beni librari», sono inserite le seguenti «compresi quelli»; 3) le parole «iscritti e valutati nello stato patrimoniale» sono sostituite dalla seguente «contabilizzati»; 4) le parole «(biblioteche di Universita', Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono beni strumentali per l'attivita' svolta dall'ente stesso, devono essere ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo e' interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b).»; 5) le parole «non sono assoggettati ad ammortamento» sono sostituite dalle seguenti «non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo e' interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati»; e) al paragrafo 6.1.3, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche: 1) la parola «imprese» e' sostituita con la seguente «societa'»; 2) dopo le parole «n. 4 codice civile.» sono inserite le seguenti «A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, e' portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione,»; 3) le parole «Le eventuali perdite sono portate a conto economico» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante e' legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri»; 4) le parole «di enti o» sono soppresse; 5) le parole «20, "Il patrimonio netto"» sono sostituite dalle seguenti «17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"»; 6) le parole «Titoli e partecipazioni» sono sostituite da «Partecipazioni»; f) alla fine del paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni», sono inserite le seguenti «Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto". L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, e' imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante e' legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante e' legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto e' vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente.». g) al paragrafo 6.3, sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo le parole «previa apposita delibera del Consiglio» sono inserite le seguenti: «salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite: 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'art. 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprieta' di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile e' ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento; 2) "altre riserve indisponibili", costituite: a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato; b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.». 2) dopo le parole «Al pari del fondo di dotazione,» sono inserite le seguenti «le riserve»; h) al paragrafo 9.3, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera e), le parole «di controllo» sono sostituite dalle seguenti «in enti e societa' controllate e partecipate»; 2) alla lettera l) sono eliminate le parole «al netto della voce "Netto da beni demaniali"»; i) nell'appendice tecnica, dopo l'esempio n. 12 sono inseriti i seguenti esempi: «Esempio n. 13 - scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi Nell'esercizio 2017 entra in vigore il principio contabile per il quale «Le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto e' vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente». Come prima applicazione del principio, 1) gli enti che avevano registrato nel proprio attivo patrimoniale le partecipazioni, senza darne evidenza nel patrimonio netto, effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva di patrimonio netto Parte di provvedimento in formato grafico Esempio n. 14 - Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali In applicazione del principio della contabilita' economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per evidenziare le differenze imputabili all'applicazione del principio contabile entrato in vigore nel 2017, si ipotizza l'invarianza dell'attivo e del passivo patrimoniale nel 2016 e nel 2017, l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passivita' dell'ente. E' importante sottolineare che, a parita' dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto. L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili e' pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui e' previsto). Nell'esempio si ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e nel rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per € 2.700.000 a fronte di beni demaniali di pari importo. Nel rendiconto 2016, l'importo di € 2.700.000 aveva concorso alla determinazione del fondo di dotazione, di importo pari a € 1.875.000 (inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017). Pertanto, nel rendiconto 2017 il fondo di dotazione rideterminato al netto delle riserve presenta un valore negativo, pari a € 825.000. Parte di provvedimento in formato grafico Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti. Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle societa', per le quali il legislatore individua l'importo minimo che deve essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della societa', ma anche successivamente. Nelle societa', se la perdita d'esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento di capitale (art. 2447 codice civile). Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l'importo minimo del fondo di dotazione non e' stato determinato. Pertanto, se il patrimonio netto e' positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili. Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto e' esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente. E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione. Considerato che l'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede l'adozione della contabilita' economico patrimoniale a fini conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilita' finanziaria non disciplina le modalita' di ripiano del deficit patrimoniale. Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilita' economico patrimoniale impone al consiglio e alla giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticita', per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l'ente e' tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passivita'. Le scritture contabili: Come prima applicazione del principio, 1) gli enti che hanno adeguate riserve libere nel patrimonio netto effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto Parte di provvedimento in formato grafico