Art. 2 
 
 
            Allegato 4/3 - Principio contabile applicato 
         concernente la contabilita' economico patrimoniale 
 
  Al  Principio  contabile  applicato  concernente  la   contabilita'
economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al paragrafo 4.18, sono soppresse le parole «o "beni soggetti  a
tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto»; 
  b) alla fine del paragrafo 4.22 sono inserite  le  seguenti  parole
«esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilita' finanziaria in
attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016  e  dell'art.  1,
commi 551  e  552  della  legge  n.  147  del  2013  (fondo  societa'
partecipate). Il fondo perdite societa' partecipate accantonato nelle
scritture  della  contabilita'  finanziaria  non  e'  automaticamente
accantonato nelle scritture della contabilita' economico patrimoniale
in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai
principi 6.1.3 a) e  6.1.3  b)  produce  sul  risultato  economico  i
medesimi effetti del fondo»9; 
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     9 L'art. 21 della legge n. 175 del 2016  prevede  «Le  pubbliche
amministrazioni  locali  che  adottano  la  contabilita'  civilistica
adeguano il valore della  partecipazione,  nel  corso  dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione  del  patrimonio
netto della societa' partecipata ove il risultato negativo non  venga
immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore». 
    c) al paragrafo 6.1, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1)  dopo  le  parole  «a  seguito  di  un'operazione   di   leasing
finanziario» sono inserite le seguenti «o di compravendita con "patto
di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e seguenti  del  codice
civile ,»; 
  2) dopo le parole «che trattasi di beni non  ancora  di  proprieta'
dell'ente.» sono inserite le seguenti «L'eccezione si  applica  anche
nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio»; 
    d) al paragrafo 6.1.2, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) sono soppresse le parole «o "beni soggetti a  tutela"  ai  sensi
dell'art. 139 del medesimo decreto»; 
  2) dopo le parole «I  beni  librari»,  sono  inserite  le  seguenti
«compresi quelli»; 
  3) le parole «iscritti e valutati nello  stato  patrimoniale»  sono
sostituite dalla seguente «contabilizzati»; 
  4) le parole «(biblioteche di  Universita',  Istituti  ed  Enti  di
ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono  beni  strumentali  per
l'attivita' svolta dall'ente stesso, devono essere ammortizzati in un
periodo massimo  di  cinque  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e  il  relativo
costo e' interamente di competenza dell'esercizio in cui  sono  stati
acquistati,  esclusi  i  beni  librari   qualificabili   come   "beni
culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b).»; 
  5)  le  parole  «non  sono  assoggettati  ad   ammortamento»   sono
sostituite dalle seguenti «non sono iscritti nello stato patrimoniale
e il relativo costo e' interamente di  competenza  dell'esercizio  in
cui sono stati acquistati»; 
    e) al paragrafo 6.1.3, lettera a),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  1) la parola «imprese» e' sostituita con la seguente «societa'»; 
  2) dopo le parole «n. 4 codice civile.» sono inserite  le  seguenti
«A tal fine, l'utile o  la  perdita  d'esercizio  della  partecipata,
debitamente rettificato, per la quota di pertinenza,  e'  portato  al
conto economico, ed ha come contropartita, nello stato  patrimoniale,
l'incremento  o  la   riduzione   della   partecipazione   azionaria.
Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto
della gestione,»; 
  3) le parole «Le eventuali perdite sono portate a conto  economico»
sono sostituite dalle seguenti «Nel  caso  in  cui  il  valore  della
partecipazione  diventi  negativo  per   effetto   di   perdite,   la
partecipazione  si  azzera.  Se  la  partecipante  e'  legalmente   o
altrimenti impegnata al sostenimento della  partecipata,  le  perdite
ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento  della
partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri»; 
  4) le parole «di enti o» sono soppresse; 
  5) le parole «20, "Il  patrimonio  netto"»  sono  sostituite  dalle
seguenti «17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"»; 
  6)  le  parole  «Titoli  e  partecipazioni»  sono   sostituite   da
«Partecipazioni»; 
    f) alla fine del paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le  parole  «I
criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a  quelli  valevoli
per le  azioni»,  sono  inserite  le  seguenti  «Pertanto,  anche  le
partecipazioni  in  enti,   pubblici   e   privati,   controllati   e
partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio  netto".
L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata,  derivante
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,  e'  imputato  nel
conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio  di
competenza  economica,  ed  ha  come   contropartita,   nello   stato
patrimoniale, l'incremento o la riduzione  della  partecipazione  non
azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del
rendiconto   della   gestione,   gli   eventuali   utili    derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto  sono  iscritti  in
una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del
metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione
diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera.
Se  la  partecipante  e'  legalmente  o   altrimenti   impegnata   al
sostenimento della  partecipata,  le  perdite  ulteriori  rispetto  a
quelle che hanno comportato l'azzeramento della  partecipazione  sono
contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono  iscritte  nello
stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di  dotazione  di
enti  istituiti  senza  conferire  risorse,  in  quanto  la  gestione
determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo
o passivo. Nel caso in cui il  valore  della  partecipazione  diventi
negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera.  Se  la
partecipante e' legalmente o  altrimenti  impegnata  al  sostenimento
della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle  che  hanno
comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate  in
un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17  e  n.
21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione  di  enti
che non hanno valore di  liquidazione,  in  quanto  il  loro  statuto
prevede che, in caso di  scioglimento,  il  fondo  di  dotazione  sia
destinato  a   soggetti   non   controllati   o   partecipati   dalla
controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni
finanziarie  dell'attivo  patrimoniale  e,  come  contropartita,  per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una  quota  del  patrimonio
netto  e'  vincolata  come  riserva  non  disponibile.  In  caso   di
liquidazione dell'ente  controllato  o  partecipato,  per  lo  stesso
importo  si  riducono  le  partecipazioni  tra  le   immobilizzazioni
patrimoniali  e  la  quota  non  disponibile  del  patrimonio   netto
dell'ente.». 
    g) al paragrafo 6.3, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo le parole «previa apposita delibera del Consiglio» sono
inserite le seguenti: «salvo le riserve  indisponibili,  istituite  a
decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del  patrimonio  netto
posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o  delle  altre  voci
dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite: 
        1) "riserve indisponibili per beni demaniali  e  patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore  dei
beni  demaniali,  patrimoniali  e  culturali   iscritto   nell'attivo
patrimoniale,   variabile   in   conseguenza   dell'ammortamento    e
dell'acquisizione di nuovi beni.  I  beni  demaniali  e  patrimoniali
indisponibili sono definiti dal codice civile,  all'art.  822  e  ss.
Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come
"beni culturali" ai sensi dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.
42/2004 - Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  che,  se  di
proprieta' di enti strumentali  degli  enti  territoriali,  non  sono
classificati  tra  i   beni   demaniali   e   i   beni   patrimoniali
indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di  cessione  dei
beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti  dall'ordinamento.
Per  i  beni  demaniali  e  patrimoniali  soggetti  ad  ammortamento,
nell'ambito delle scritture di  assestamento,  il  fondo  di  riserva
indisponibile   e'   ridotto   annualmente   per   un   valore   pari
all'ammortamento  di  competenza   dell'esercizio,   attraverso   una
scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento; 
        2) "altre riserve indisponibili", costituite: 
  a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le  cui
partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in  quanto  il  loro
statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo  di  dotazione
sia  destinato  a  soggetti  non  controllati  o  partecipati   dalla
controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate  in  caso  di
liquidazione dell'ente controllato o partecipato; 
  b.  dagli  utili  derivanti  dall'applicazione   del   metodo   del
patrimonio netto, in quanto riserve vincolate  all'utilizzo  previsto
dall'applicazione di tale metodo.». 
      2) dopo le parole  «Al  pari  del  fondo  di  dotazione,»  sono
inserite le seguenti «le riserve»; 
    h) al paragrafo 9.3, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) alla lettera e), le parole «di controllo» sono sostituite  dalle
seguenti «in enti e societa' controllate e partecipate»; 
  2) alla lettera l) sono eliminate le parole «al  netto  della  voce
"Netto da beni demaniali"»; 
    i) nell'appendice tecnica, dopo l'esempio n. 12 sono  inseriti  i
seguenti esempi: 
«Esempio n. 13 - scritture  riguardanti  le  partecipazioni  in  enti
  strumentali senza titoli partecipativi 
  Nell'esercizio 2017 entra in vigore il principio contabile  per  il
quale «Le partecipazioni e i conferimenti al fondo  di  dotazione  di
enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro  statuto
prevede che, in caso di  scioglimento,  il  fondo  di  dotazione  sia
destinato  a   soggetti   non   controllati   o   partecipati   dalla
controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni
finanziarie  dell'attivo  patrimoniale  e,  come  contropartita,  per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una  quota  del  patrimonio
netto  e'  vincolata  come  riserva  non  disponibile.  In  caso   di
liquidazione dell'ente  controllato  o  partecipato,  per  lo  stesso
importo  si  riducono  le  partecipazioni  tra  le   immobilizzazioni
patrimoniali  e  la  quota  non  disponibile  del  patrimonio   netto
dell'ente». 
  Come prima applicazione del principio, 
  1) gli enti che avevano registrato nel proprio attivo  patrimoniale
le  partecipazioni,  senza  darne  evidenza  nel  patrimonio   netto,
effettuano la seguente registrazione al fine imporre il  vincolo  per
la riserva di patrimonio netto 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Esempio n. 14 - Prima iscrizione nel patrimonio netto  delle  riserve
  indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per
  i beni culturali 
 
  In  applicazione  del  principio   della   contabilita'   economico
patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le  riserve
del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per  beni
demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. 
  Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per  evidenziare  le
differenze  imputabili  all'applicazione  del   principio   contabile
entrato in vigore nel 2017, si ipotizza  l'invarianza  dell'attivo  e
del  passivo  patrimoniale  nel  2016  e  nel  2017,  l'adozione  del
principio contabile comporta una riclassificazione  delle  componenti
del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita  da
beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte  alle  passivita'
dell'ente. 
  E' importante sottolineare  che,  a  parita'  dei  valori  iscritti
nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una  variazione
del valore del patrimonio netto. 
  L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili e'  pari  al
valore dei beni demaniali, dei beni del  patrimonio  indisponibile  e
dei  beni  culturali  iscritto  nell'attivo  patrimoniale  (al  netto
dell'ammortamento, nei casi in  cui  e'  previsto).  Nell'esempio  si
ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e  nel
rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per €  2.700.000  a
fronte di beni demaniali di pari importo. 
  Nel rendiconto 2016, l'importo di € 2.700.000 aveva  concorso  alla
determinazione del fondo di dotazione, di importo pari a €  1.875.000
(inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017). Pertanto,
nel rendiconto 2017 il fondo  di  dotazione  rideterminato  al  netto
delle riserve presenta un valore negativo, pari a € 825.000. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il  fondo  di  dotazione  e  le  riserve  disponibili  di  un  ente
rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale  i  creditori
di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei
propri crediti. 
  Il  fondo  di  dotazione  corrisponde  al  capitale  sociale  delle
societa', per le quali il legislatore individua l'importo minimo  che
deve essere sempre garantito, non solo all'inizio  della  vita  della
societa', ma anche successivamente. Nelle  societa',  se  la  perdita
d'esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale  al
di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento
di capitale (art. 2447 codice civile). 
  Per gli enti territoriali e i loro  organismi  e  enti  strumentali
l'importo minimo del fondo di dotazione non e' stato determinato. 
  Pertanto, se  il  patrimonio  netto  e'  positivo  e  il  fondo  di
dotazione presenta un importo insignificante o  negativo,  l'ente  si
trova in una grave situazione  di  squilibrio  patrimoniale,  che  il
Consiglio,  in  occasione  dell'approvazione  del  rendiconto,   deve
fronteggiare, in primo  luogo  attraverso  l'utilizzo  delle  riserve
disponibili. 
  Se a seguito dell'utilizzo delle  riserve  il  fondo  di  dotazione
risulta ancora negativo,  vuol  dire  che,  il  patrimonio  netto  e'
esclusivamente costituito da beni che non possono  essere  utilizzati
per soddisfare i debiti dell'ente. 
  E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda  ad  un
rilevante importo negativo del risultato di amministrazione. 
  Considerato che l'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede
l'adozione  della  contabilita'   economico   patrimoniale   a   fini
conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti  territoriali  e  dei
loro enti e organismi strumentali  in  contabilita'  finanziaria  non
disciplina le modalita' di ripiano del deficit patrimoniale. 
  Ma proprio la funzione  conoscitiva  della  contabilita'  economico
patrimoniale impone al  consiglio  e  alla  giunta  di  valutare  con
attenzione le cause di tale grave criticita', per  verificare  se  le
azioni previste per il  rientro  dal  disavanzo  finanziario,  se  in
essere, garantiscono anche la formazione di risultati  economici,  in
grado, in tempi ragionevoli, di ripianare  il  deficit  patrimoniale.
Altrimenti, l'ente e' tenuto ad assumere le iniziative necessarie per
riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per  fronteggiare
tempestivamente le proprie passivita'. 
  Le scritture contabili: 
    Come prima applicazione del principio, 
      1) gli enti che hanno adeguate riserve  libere  nel  patrimonio
netto effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo
per la riserva indisponibile di patrimonio netto 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico