Art. 4 Allegato 9 - Schema di bilancio 1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate» sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla nota n. 1 sono soppresse le seguenti parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione». 2) la nota n. 3 e' soppressa; b) la nota n. 2 del prospetto «Bilancio di previsione - Spese» e' soppressa; c) al prospetto «Bilancio di previsione - Riepilogo generale entrate per titoli» sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla nota n. 1 sono soppresse le seguenti parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione»; 2) la nota n. 3 e' soppressa. d) il prospetto dell'allegato a) concernente la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato A; e) la nota n. 1 del «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali» (all. d), e' sostituita dalla seguente «Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)».