Art. 4 
 
 
                   Allegato 9 - Schema di bilancio 
 
  1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n.  9
al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate» sono apportate
le seguenti modifiche: 
      1) alla nota n. 1 sono soppresse le seguenti parole «Nel  primo
esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.
118/2011  si  indica  un  importo  pari  a  0  e,   a   seguito   del
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3,  comma
7, l'importo del fondo  pluriennale  vincolato  determinato  in  tale
occasione». 
      2) la nota n. 3 e' soppressa; 
  b) la nota n. 2 del prospetto «Bilancio di previsione -  Spese»  e'
soppressa; 
  c) al  prospetto  «Bilancio  di  previsione  -  Riepilogo  generale
entrate per titoli» sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) alla nota n. 1 sono soppresse  le  seguenti  parole  «Nel  primo
esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.
118/2011  si  indica  un  importo  pari  a  0  e,   a   seguito   del
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3,  comma
7, l'importo del fondo  pluriennale  vincolato  determinato  in  tale
occasione»; 
  2) la nota n. 3 e' soppressa. 
  d)  il  prospetto   dell'allegato   a)   concernente   la   Tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione presunto e'  sostituito
dal prospetto di cui all'allegato A; 
  e) la nota n.  1  del  «Prospetto  dimostrativo  del  rispetto  dei
vincoli di indebitamento degli enti locali» (all. d),  e'  sostituita
dalla seguente «Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti,  a  quello  dei
prestiti  obbligazionari  precedentemente  emessi,  a  quello   delle
aperture di credito stipulate  ed  a  quello  derivante  da  garanzie
prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei  contributi  statali  e
regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per  l'anno
2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012  al  2014,  e  il  10  per
cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate  relative  ai  primi
tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui
viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali  di  nuova
istituzione  si  fa  riferimento,  per   i   primi   due   anni,   ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art.  204,
comma 1, del TUEL)».