Art. 2 La commercializzazione della varieta' di specie ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari indicata all'art. 1 e' consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo indicato nell'allegato II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2017 Il direttore generale: Gatto