Art. 2 
 
               Misure attuative dell'art. 2, comma 5, 
                  del decreto-legge n. 189 del 2016 
 
  1. Fermi i compiti e le attribuzioni dei presidenti  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualita' di vice commissari come
individuati dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
successive  modificazioni  ed   integrazioni,   con   riguardo   agli
interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5  e  6  del
decreto-legge  n.  189  del  2016,  i  provvedimenti  relativi   alla
concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione  del
suo importo ed alla sua revoca, nonche' i provvedimenti di  decadenza
dal  contributo  sono  adottati  dal  Presidente  della  Regione,  in
qualita' di Vice commissario ovvero da un suo delegato. 
  2. Tutte le disposizioni delle ordinanze commissariali,  emesse  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma  2,  del  sopramenzionato
decreto-legge con riguardo agli interventi di  ricostruzione  privata
di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge  n.  189  del  2016,  si
interpretano nel senso che i provvedimenti relativi alla  concessione
ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo  importo
ed  alla  sua  revoca,  nonche'  i  provvedimenti  di  decadenza  dal
contributo sono adottati dal presidente della regione, in qualita' di
vice commissario ovvero da un suo delegato.