Art. 2 Misure attuative dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 1. Fermi i compiti e le attribuzioni dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualita' di vice commissari come individuati dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, i provvedimenti relativi alla concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo importo ed alla sua revoca, nonche' i provvedimenti di decadenza dal contributo sono adottati dal Presidente della Regione, in qualita' di Vice commissario ovvero da un suo delegato. 2. Tutte le disposizioni delle ordinanze commissariali, emesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del sopramenzionato decreto-legge con riguardo agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, si interpretano nel senso che i provvedimenti relativi alla concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo importo ed alla sua revoca, nonche' i provvedimenti di decadenza dal contributo sono adottati dal presidente della regione, in qualita' di vice commissario ovvero da un suo delegato.