Art. 3 
 
Modifica all'ordinanza commissariale n. 14  del  16  gennaio  2017  e
  determinazione degli oneri economici relativi  agli  interventi  di
  cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale  n.  14  del  16
  gennaio 2017, nonche' modifica all'ordinanza  commissariale  n.  18
  del 3 aprile 2017 
 
  1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 14  del  16
gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il  primo
periodo e' aggiunto il seguente: «A tal fine, le  economie  derivanti
dai ribassi d'asta possono essere  utilizzate  esclusivamente  per  i
finanziare le varianti  previste  dall'art.  2,  comma  4-bis,  della
presente  ordinanza.  In  mancanza,  dette  somme   rientrano   nella
disponibilita'  del   commissario   straordinario   con   conseguente
rimodulazione del quadro economico dell'intervento». 
  2. L'allegato n. 1 all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio
2017 e' integralmente sostituito dall'allegato  n.  3  alla  presente
ordinanza. 
  3.  Gli  oneri   economici   derivanti   dall'effettuazione   degli
interventi di  cui  all'allegato  n.  3,  tenuto  conto  dell'importo
presunto  dei  lavori,  comprensivi  degli  oneri  della   sicurezza,
indicato negli allegati n. 1 e n. 2  all'avviso  esplorativo  per  la
formazione dell'elenco di esecutori interessati alla realizzazione di
opere di edilizia scolastica di cui all'art. 4, comma 1-bis,  lettera
b) dell'ordinanza commissariale n. 14  del  16  gennaio  2017,  delle
somme a diposizione della stazione appaltante anche per le  eventuali
varianti  al  progetto  esecutivo  occorrenti,   sulla   base   delle
prescrizioni o delle modifiche richieste dalla conferenza permanente,
come disciplinate dall'art. 2, comma 4-bis,  della  sopra  richiamata
ordinanza  commissariale,  vengono  stimati   in   complessivi   euro
110.000.000. Agli oneri economici cosi' stimati si provvede a  valere
sulle risorse del fondo per la ricostruzione delle  aree  terremotate
di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  4. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile  2017
sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3 e' integralmente
sostituito dal seguente: 
  «3. In caso di ritardato adempimento  delle  obbligazioni  assunte,
vengono applicate penali determinate nella misura giornaliera  dell'1
per   mille   dell'ammontare   netto   contrattuale,    e    comunque
complessivamente non superiore al dieci per  cento,  in  ragione  dei
termini massimi di conclusione dei lavori, come individuati dall'art.
6, comma 6, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e
dalla gravita' delle  conseguenze  derivanti  da  ciascun  giorno  di
ritardo».