Art. 3 Modifica all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonche' modifica all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «A tal fine, le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente per i finanziare le varianti previste dall'art. 2, comma 4-bis, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilita' del commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento». 2. L'allegato n. 1 all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e' integralmente sostituito dall'allegato n. 3 alla presente ordinanza. 3. Gli oneri economici derivanti dall'effettuazione degli interventi di cui all'allegato n. 3, tenuto conto dell'importo presunto dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, indicato negli allegati n. 1 e n. 2 all'avviso esplorativo per la formazione dell'elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 4, comma 1-bis, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, delle somme a diposizione della stazione appaltante anche per le eventuali varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla conferenza permanente, come disciplinate dall'art. 2, comma 4-bis, della sopra richiamata ordinanza commissariale, vengono stimati in complessivi euro 110.000.000. Agli oneri economici cosi' stimati si provvede a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 4. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3 e' integralmente sostituito dal seguente: «3. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, vengono applicate penali determinate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in ragione dei termini massimi di conclusione dei lavori, come individuati dall'art. 6, comma 6, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e dalla gravita' delle conseguenze derivanti da ciascun giorno di ritardo».