Art. 6 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017. 3. Le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017. 4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Roma, 9 giugno 2017 Il commissario: Errani Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri, n. 1372