Art. 2 L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Ripartizione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario» e' sostituito dell'articolo di seguito riportato: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata sono ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno le risorse stanziate sul fondo. La ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente e' effettuata per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate alla Tabella 1 e per il residuo 10 per cento sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3. A titolo di anticipazione il 60 per cento delle risorse stanziate sul Fondo e' ripartito ed erogato alle Regioni sulla base delle percentuali di cui alla Tabella 1 e con le modalita' indicate al comma 6 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Il residuo 40 per cento delle risorse stanziate sul fondo e' erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno.»