Art. 10 Commissioni 1. Le misure delle commissioni da versare al Fondo a fronte della garanzia, articolate anche in funzione della diversa rischiosita' dei soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota riferita, relativamente alle richieste di garanzia del Fondo presentate dai soggetti garanti, alla riassicurazione e alla controgaranzia, sono stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le fattispecie per le quali la legge dispone la gratuita' della garanzia. 2. A modifica e integrazione di quanto stabilito dal regolamento n. 248 del 1999, nei casi in cui, a seguito della concessione della garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalita' e nei termini fissati dalle disposizioni operative, il soggetto richiedente versa al Fondo una commissione di importo pari a euro 300,00. 3. Nel caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio di gestione, su proposta del gestore del Fondo, puo' deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo delle operazioni garantibili, sia l'inibizione a operare con il Fondo. Tali limitazioni, graduate in ragione della gravita' dell'inadempimento, sono disposte per un periodo temporale definito, fino a un massimo di dodici mesi.