Art. 10 
 
                             Commissioni 
 
  1. Le misure delle commissioni da versare al Fondo a  fronte  della
garanzia, articolate anche in funzione della diversa rischiosita' dei
soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota riferita,
relativamente alle richieste di garanzia  del  Fondo  presentate  dai
soggetti garanti, alla riassicurazione e  alla  controgaranzia,  sono
stabilite  con  successivo  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ferme restando le fattispecie  per  le  quali  la  legge  dispone  la
gratuita' della garanzia. 
  2. A modifica e integrazione di quanto stabilito dal regolamento n.
248 del 1999, nei casi in cui,  a  seguito  della  concessione  della
garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia  successivamente
perfezionata  con  le  modalita'  e   nei   termini   fissati   dalle
disposizioni operative, il soggetto richiedente versa  al  Fondo  una
commissione di importo pari a euro 300,00. 
  3. Nel caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni di cui
ai commi 1 e 2, il Consiglio di gestione, su proposta del gestore del
Fondo, puo' deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo
delle operazioni garantibili,  sia  l'inibizione  a  operare  con  il
Fondo.  Tali  limitazioni,  graduate  in   ragione   della   gravita'
dell'inadempimento, sono disposte per un periodo temporale  definito,
fino a un massimo di dodici mesi.