Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dall'art. 4 del decreto 29 settembre 2015, disciplina le condizioni e i termini per l'estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e stabilisce l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilita' di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria. 2. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, apporta altresi' modificazioni e integrazioni ai criteri e alle modalita' di concessione della garanzia stabiliti dal regolamento n. 248 del 1999.