Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione   di   quanto   previsto
dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del
2013 e dall'art. 4 del  decreto  29  settembre  2015,  disciplina  le
condizioni e i termini per l'estensione del  modello  di  valutazione
alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento  del  Fondo  e
stabilisce l'articolazione delle misure  massime  di  garanzia  sulle
operazioni   finanziarie   in   funzione   della   probabilita'    di
inadempimento del  soggetto  beneficiario  e  della  durata  e  della
tipologia dell'operazione finanziaria. 
  2. Il presente decreto, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
apporta altresi' modificazioni  e  integrazioni  ai  criteri  e  alle
modalita' di concessione della garanzia stabiliti dal regolamento  n.
248 del 1999.