Art. 5 Importo massimo garantito 1. La garanzia e' concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale gia' rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie gia' ammesse alla garanzia del Fondo, non superiore a euro 2.500.000,00.