Art. 5 
 
                      Importo massimo garantito 
 
  1. La garanzia e' concessa per un  importo  massimo  garantito  per
singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote  di  capitale
gia' rimborsate dal soggetto beneficiario in  relazione  a  eventuali
operazioni finanziarie gia' ammesse  alla  garanzia  del  Fondo,  non
superiore a euro 2.500.000,00.