Art. 7 
 
                         Misure di copertura 
 
  1. La garanzia  diretta  e'  concessa  con  le  misure  massime  di
copertura, variabili in funzione della classe di  merito  di  credito
del soggetto beneficiario  determinata  sulla  base  del  modello  di
valutazione  e  della  tipologia  o  della   durata   dell'operazione
finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 1  in  allegato  al
presente decreto. 
  2. La riassicurazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8  per
le operazioni a rischio tripartito, e' concessa con le misure massime
di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito
del soggetto beneficiario  determinata  sulla  base  del  modello  di
valutazione  e  della  tipologia  o  della   durata   dell'operazione
finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 2  in  allegato  al
presente decreto. 
  3. I valori riportati nelle tabelle in allegato al presente decreto
indicano la misura della copertura  del  Fondo  rispetto  all'importo
dell'operazione finanziaria sottostante. 
  4. Per la riassicurazione, le misure riportate nella tabella  n.  2
in allegato al presente decreto tengono conto  della  percentuale  di
garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal soggetto  garante
e  rappresentano,  conseguentemente,  il  valore  massimo  che   puo'
assumere il prodotto  tra  la  misura  della  garanzia  concessa  dal
soggetto  garante  sull'operazione  finanziaria  e  la  misura  della
riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo. Resta
fermo che: 
  a) la  misura  della  riassicurazione  non  puo'  essere  superiore
all'80% dell'importo garantito dal soggetto  garante  sull'operazione
finanziaria garantita; 
  b) la garanzia  rilasciata  dal  soggetto  garante  in  favore  del
soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al Fondo, non puo' essere
superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita. 
  5. La controgaranzia puo' essere concessa: 
  a) nella  stessa  misura  in  cui  e'  rilasciata,  sulla  medesima
operazione finanziaria, la riassicurazione; 
  b) se richiesta da un soggetto garante autorizzato,  fino  al  100%
dell'importo  dell'operazione  finanziaria  garantito  dal   medesimo
soggetto garante autorizzato. 
  6. Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio e
per le operazioni finanziarie riportate nella tabella di cui al comma
1 per le quali la misura della garanzia diretta e' pari  all'80%,  le
misure di copertura  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
incrementate, mediante l'utilizzo dei contributi  al  Fondo  previsti
dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino: 
  a)  all'80%  dell'importo  dell'operazione  finanziaria,   per   la
garanzia diretta; 
  b) al 90% dell'importo  garantito  dal  soggetto  garante,  per  la
riassicurazione.