Art. 7 Misure di copertura 1. La garanzia diretta e' concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 1 in allegato al presente decreto. 2. La riassicurazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per le operazioni a rischio tripartito, e' concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 2 in allegato al presente decreto. 3. I valori riportati nelle tabelle in allegato al presente decreto indicano la misura della copertura del Fondo rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante. 4. Per la riassicurazione, le misure riportate nella tabella n. 2 in allegato al presente decreto tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal soggetto garante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che puo' assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante sull'operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo. Resta fermo che: a) la misura della riassicurazione non puo' essere superiore all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante sull'operazione finanziaria garantita; b) la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al Fondo, non puo' essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita. 5. La controgaranzia puo' essere concessa: a) nella stessa misura in cui e' rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la riassicurazione; b) se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato. 6. Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio e per le operazioni finanziarie riportate nella tabella di cui al comma 1 per le quali la misura della garanzia diretta e' pari all'80%, le misure di copertura di cui al presente articolo possono essere incrementate, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino: a) all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la garanzia diretta; b) al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione.