Art. 8 Operazioni finanziarie a rischio tripartito 1. Le operazioni finanziarie per le quali e' prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e Fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello di valutazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, le operazioni finanziarie presentano i seguenti requisiti: a) la richiesta e' presentata da un soggetto garante autorizzato; b) l'importo dell'operazione finanziaria non e' superiore a euro 120.000,00 per singolo soggetto beneficiario; c) sull'operazione finanziaria non sono acquisite, ne' dal soggetto finanziatore ne' dal soggetto garante autorizzato, garanzie reali, assicurative o bancarie; d) la garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatore e' pari al 67% dell'importo dell'operazione finanziaria; e) la riassicurazione e' concessa in misura pari al 50% dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato; f) la controgaranzia e' concessa in misura pari al 100% dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato. 3. Ai fini dell'accesso al Fondo, ai soggetti garanti autorizzati possono essere richiesti, a fini statistici, ulteriori dati e informazioni relativi al soggetto beneficiario, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative.