Art. 8 
 
             Operazioni finanziarie a rischio tripartito 
 
  1. Le operazioni finanziarie per le  quali  e'  prevista  una  equa
ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di  primo
livello e Fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello
di valutazione. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le operazioni finanziarie  presentano
i seguenti requisiti: 
  a) la richiesta e' presentata da un soggetto garante autorizzato; 
  b) l'importo dell'operazione finanziaria non e'  superiore  a  euro
120.000,00 per singolo soggetto beneficiario; 
  c) sull'operazione finanziaria non sono acquisite, ne' dal soggetto
finanziatore ne' dal soggetto garante  autorizzato,  garanzie  reali,
assicurative o bancarie; 
  d)  la  garanzia  rilasciata  dal  soggetto  garante  al   soggetto
finanziatore e' pari al 67% dell'importo dell'operazione finanziaria; 
  e)  la  riassicurazione  e'  concessa  in  misura   pari   al   50%
dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato; 
  f)  la  controgaranzia  e'  concessa  in  misura   pari   al   100%
dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato. 
  3. Ai fini dell'accesso al Fondo, ai soggetti  garanti  autorizzati
possono  essere  richiesti,  a  fini  statistici,  ulteriori  dati  e
informazioni  relativi  al  soggetto  beneficiario,  secondo   quanto
previsto dalle vigenti disposizioni operative.