Art. 2 Tariffe 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi designati e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe gli eventuali scostamenti dalle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'. 3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.