Art. 2 
 
                               Tariffe 
 
  1. Le spese  relative  all'espletamento  delle  attivita'  previste
dall'art. 1 del  presente  decreto  sono  a  carico  degli  organismi
designati  e  gli  importi  delle  relative  tariffe  sono   indicati
nell'allegato I al presente decreto e sono aggiornati ogni  due  anni
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe gli eventuali
scostamenti dalle tariffe, desumibili in sede di  espletamento  delle
attivita'. 
  3. I relativi importi sono versati all'entrata del  bilancio  dello
Stato.