(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
              dell'olio extravergine di oliva «Canino» 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Canino»  e'  riservata
all'olio di oliva extravergine  rispondente  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Canino»  deve   essere
ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo: Caninese e cloni derivati,
Leccino,  Pendolino,  Maurino  e  Frantoio   presenti   da   sole   o
congiuntamente  negli  oliveti  fino  al  100%.  Possono,   altresi',
concorrere altre  varieta'  presenti  negli  oliveti  in  misura  non
superiore al 5%. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    Le  olive  destinate   alla   produzione   dell'olio   di   oliva
extravergine della denominazione di origine protetta «Canino»  devono
essere prodotte nel territorio della provincia di Viterbo idoneo alla
produzione di olio  con  le  caratteristiche  e  livello  qualitativo
previsti dal presente disciplinare di produzione. 
    Tale zona comprende, in provincia di Viterbo, tutto o in parte il
territorio  amministrativo  dei  seguenti  Comuni:  Canino,   Arlena,
Cellere, Ischia di Castro,  Farnese,  Tessennano,  Tuscania  (parte),
Montalto di Castro (parte). 
    La zona di produzione della  denominazione  di  origine  protetta
«Canino» e' sovrastata dal Monte Canino ed  e'  cosi'  delimitata  in
cartografia 1:25.000: da una linea  che,  partendo  sul  limite  nord
della zona delimitata dal punto di incontro del confine che separa  i
comuni di Farnese e Valentano con il confine che  divide  i  predetti
Comuni da quello di Pitigliano, percorre in direzione nord il confine
che divide il comune di Valentano da quelli  di  Farnese,  Ischia  di
Castro e Cellere; segue verso nord-est  i  confini  che  dividono  il
comune di Piansano da quelli di Cellere  e  di  Arlena,  prosegue  in
direzione, est lungo il confine che divide il comune di  Tuscania  da
quello di Arlena fino al Fosso Arroncino di Pian di Vico, e  continua
lungo il  percorso  del  predetto  Fosso  fino  al  Torrente  Arrone;
prosegue, poi, lungo lo stesso  Torrente  fino  al  Guado  dell'Olmo;
continua in direzione sud dal Guado dell'Olmo percorrendo  la  strada
provinciale Dogana, che collega Tuscania a Montalto di  Castro,  fino
al bivio con la strada  Statale  n.  312  Castrense;  prosegue  verso
sud-ovest, ripartendo  dal  suddetto  bivio,  e  percorre  la  Strada
Statale Castrense fino al fosso del Sasso che attraversa gli Archi di
Pontecchio; percorre detto fosso fino al Fiume Fiora e prosegue verso
monte, lungo «l'alveo del fiume stesso, fino al punto di incontro dei
confini dei comuni di  Canino  e  Ischia  di  Castro  con  quello  di
Manciano; da tale punto prosegue seguendo il confine tra i comuni  di
Ischia  di  Castro  e  Manciano;  continua,  in  direzione  ovest,  a
percorrere il suddetto confine tra i comuni di  Ischia  di  Castro  e
Manciano, poi quello tra  Ischia  di  Castro  e  Pitigliano;  infine,
quello tra Farnese e Pitigliano fino a  ricongiungersi  al  punto  da
dove la delimitazione ha avuto inizio. 
 
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna  gli  input  e  gli  output.  Attraverso  l'iscrizione  in
appositi  elenchi  degli   olivicoltori   (aziende   agricole),   dei
frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo,
e' garantita la rintracciabilita' del  prodotto.  Tutte  le  persone,
fisiche  o  giuridiche,   iscritte   nei   relativi   elenchi,   sono
assoggettate al  controllo  da  parte  dell'Organismo  di  controllo,
secondo quanto disposto dal Disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo. 
 
                               Art. 5. 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche. 
    Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti  i  cui
terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume
Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce  quaternarie  e
terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico  di  450
metri s.l.m.. 
    Oltre alle forme  tradizionali  di  allevamento,  che  presentano
oliveti promiscui con una densita' di impianto fino a 60  piante  per
ettaro, sono  consentite  altre  forme  di  allevamento  per  oliveti
specializzati con una densita' di impianto  fino  a  700  piante  per
ettaro. 
    La difesa fitosanitaria  degli  oliveti  deve  essere  effettuata
secondo le modalita' di lotta guidata. 
    La produzione massima di  olive/ha  e'  di  12  tonnellate  negli
oliveti specializzati, mentre negli oliveti promiscui  la  produzione
massima di olive per pianta non puo' superare le 0,15 tonnellate. 
    La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra
il 01 ottobre e il 31 dicembre di ogni campagna olivicola. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale  delimitata  nel
precedente art. 3. 
    La resa massima di olive in olio non puo' superare il 18%. 
    Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi   soltanto   processi
meccanici e fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino  il  piu'
fedelmente possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie  del
frutto. 
    Le olive  devono  essere  sottoposte  a  lavaggio  a  temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato. 
    Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro  le
36 ore dal conferimento delle olive al frantoio. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Legame con la zona geografica 
 
    La coltivazione dell'olivo nell'area in esame, che e' stata culla
della civilta' etrusca, risale ai tempi lontani. Qui  l'olivo  cresce
spontaneo, tanto da far conferire a  questa  zona  l'attribuzione  di
toponimi rimasti ancora in uso, quale «Poggio  Olivastro».  Gia'  gli
etruschi,  come  testimoniano  le  raffigurazioni  vascolari  e   gli
affreschi nelle tombe, ne raccoglievano  i  frutti  facendoli  cadere
percuotendo i rami con lunghi bastoni. 
    Gli olivi secolari che raggiungono grandi e maestose  dimensioni,
simili a quelle delle querce, testimoniano l'antica tradizione  della
popolazione locale verso la cultura dell'olivo e  caratterizzano  con
la loro colorazione verde argento il paesaggio dolcemente  collinare.
In epoca piu' recente il territorio di canino e' stato  latifondo  di
proprieta' del Principe Torlonia fino agli anni '50  quando,  con  la
riforma fondiaria,  furono  assegnate  le  terre  ai  contadini.  Con
l'avvento  della  riforma  agraria  l'olivicoltura   ha   una   forte
espansione;  infatti  in  breve  i  nudi  terreni  del  latifondo  si
trasformano in verdeggianti distese di nuovi oliveti. 
    Successivamente,  negli  anni  '60  e'  iniziata  la  svolta   in
olivicoltura con l'introduzione di oliveto specializzato intensivo. 
    Solo a Canino con tale sistema sono stati impiantati  694  ettari
di oliveto. 
    Nel 1965, su iniziativa dell'Ente Maremma, e'  stato  promosso  e
costituito  l'oleificio  sociale  cooperativo  di  Canino.  Di   tale
cooperativa fanno parte attualmente circa  1140  soci  che  producono
oltre il 60% dell'intera produzione della zona. 
    Canino, culla della civilta'  etrusca,  deve  la  sua  notorieta'
all'olivo che da sempre  costituisce  parte  fondamentale  della  sua
economia. Borgo di origine etrusca, Canino fece parte nel  medio  Evo
degli stati della Chiesa. Passo' poi sotto il dominio del  Ducato  di
Castro. Tornato in possesso dei Papi, nell'anno 1808 fu  concesso  in
feudo a Luciano Bonaparte che  abito'  nel  palazzo  fatto  costruire
dalla famiglia Farnese. Lo stemma di Canino e'  rappresentato  da  un
cane che allude alla localita'  e  dai  tre  gigli  dei  Farnese.  La
diffusione dell'olivo  e'  stata  facilitata  dal  fatto  che  l'olio
prodotto a Canino e' di qualita' rinomata e conosciuta da sempre  sui
mercati oleari. Canino con il suo olio e' stato protagonista  di  una
grande ricerca epidemiologica degli anni '70,  progettata  e  diretta
dal prof. Ancel Keys insieme con altri ricercatori, i  cui  risultati
hanno dimostrato come le popolazioni rurali di Canino, che  consumano
abitualmente l'olio extravergine di oliva prodotto nel  posto,  siano
piu' protette dal  rischio  di  trombosi  rispetto  alle  popolazioni
finlandese e americana che normalmente consumano  grassi  di  origine
animale.  La  tradizione  popolare  ha  inciso  sulla  valorizzazione
dell'olio  extravergine  di  Canino  mediante  la  Sagra  dell'olivo,
manifestazione paesana che  si  svolge  ogni  anno  il  giorno  8  di
dicembre. La prima edizione risale al 1939. Oltre a far conoscere  la
pregiata qualita' dell'olio, tale manifestazione e' luogo di incontri
e  conferenze  dei  migliori   esperti   in   campo   tecnologico   e
nutrizionale. Dal 1989 al 1993, l'Oleificio  sociale  cooperativo  di
Canino,  insieme  con  l'Ente  di  sviluppo  agricolo  regionale,  ha
condotto un attento  lavoro  di  caratterizzazione  della  produzione
oleicola locale. Lo  stesso  Oleificio  ha  collaborato  con  i  piu'
importanti  Enti  di  ricerca  che  si  interessano  dello   sviluppo
dell'olivicoltura e delle tecniche di trasformazione delle olive. 
    L'olio extravergine di oliva «Canino» DOP si contraddistingue sia
per il forte legame con l'areale di produzione di cui all'art. 3, che
incide  in  modo  univoco   sulle   peculiarita'   organolettiche   e
qualitative del prodotto, che per la sua secolare reputazione. 
    Le  caratteristiche  pedo-climatiche  della  zona   quali   suoli
vulcanici con ph compreso tra 6,5 e 7,5, temperatura media annuale di
15-16°C che risente  della  brezza  marina  del  litorale  viterbese,
piovosita' intorno ai 600-800 mm/anno, determinano significativamente
la qualita' dell'olio  «Canino»  che  si  presenta:  armonico  e  mai
squilibrato,  fruttato  medio  con   note   erbacee   e/o   carciofo,
leggermente amaro tendente al piccante. 
    Nell'areale l'olivo non rappresenta solo una  risorsa  produttiva
ma anche un elemento che caratterizza  l'identita'  paesaggistica  ed
ambientale del territorio; gli esperti olivicoltori e frantoiani sono
stati   in   grado   adeguare   ed   ammodernare   le   tecniche   di
coltivazione/trasformazione,  traendo,  sempre,  dall'olio   qualita'
uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori piu' esigenti. 
 
                               Art. 8. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine  protetta
«Canino» all'atto dell'immissione al consumo,  deve  rispondere  alle
seguenti caratteristiche: 
      colore: verde smeraldo con riflessi dorati; 
      odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto
al punto ottimale di maturazione; 
      sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; 
      numero di perossidi <= 10 Meq02/Kg. 
    Altri parametri chimico-fisici non  espressamente  citati  devono
essere conformi alla normativa sull'olio extravergine di oliva. 
 
                               Art. 9. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla denominazione di cui all'art. 1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione  non  espressamente  prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,  scelto,
selezionato, superiore, genuino. 
    Il logo  della  denominazione,  come  di  seguito  riportato,  e'
costituito da «CANE RAMPANTE BIANCO ED UN RAMETTO CON OLIVE SU SFONDO
CELESTE SFUMANTE AL CHIARO, IL TUTTO  RACCHIUSO  IN  UN  CONTORNO  DI
COLORE GRIGIO A FORMA DI ANFORA IN CUI, NELLA PARTE  SUPERIORE,  SONO
DISEGNATI TRE GIGLI». 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive,  indicazioni
geografiche o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  Comuni,
Frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione  di  cui
all'art.3. 
    E' tuttavia consentito l'uso di  nomi,  ragioni  sociali,  marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non  siano  tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a  denominazione
di origine protetta. 
    L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il  riferimento  al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole  o  nell'impresa  situate  nell'area   di   produzione   e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
olive  raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e   se
1'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima. 
    Il nome della denominazione di  origine  protetta  «Canino»  deve
figurare  in  etichetta   in   caratteri   chiari,   indelebili   con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e
tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso   delle
indicazioni che compaiono in etichetta. 
    I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva  extravergine
«Canino» ai fini dell'immissione al consumo devono essere  in  vetro,
ceramica o in lamina metallica stagnata di capacita' non superiore  a
litri 5. 
    E' obbligatorio indicare  in  etichetta  l'annata  di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto. 
 
                              Art. 10. 
 
                              Controlli 
 
    I controlli sulla conformita' del prodotto al  disciplinare  sono
svolti, conformemente a quanto stabilito dall'art.  37  del  Reg.  UE
1151/12, dall'organismo di controllo pubblico Camera di commercio  di
Viterbo via Fratelli Rosselli 4 - 01100 Viterbo, - tel. +39 0 761 234
457 - 234424-25-02, e-mail: segreteria.generale@vt.camcom.it.