IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante  interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile; 
  Visti i decreti del commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, e 17
luglio 2009, n. 11, che individuano i comuni interessati dagli eventi
sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal  6  aprile
2009 che hanno risentito di un'intensita' MCS uguale o  superiore  al
sesto grado (c.d. «comuni del cratere»); 
  Visti, in particolare, l'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, e la successiva delibera del  CIPE  26  giugno
2009, n. 35, con  la  quale  e'  stata  disposta,  nell'ambito  della
dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il  periodo
di  programmazione  2007-2013,  l'assegnazione  complessiva  di  euro
3.955.000.000 per il finanziamento degli interventi di  ricostruzione
e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009,
rinviando a successive delibere l'articolazione pluriennale  di  tale
assegnazione sulla base dei fabbisogni  accertati  e  compatibilmente
con i  vincoli  di  finanza  pubblica  correlati  all'utilizzo  delle
risorse FAS (ora FSC); 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la chiusura della gestione  dell'emergenza  determinatasi
nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009,  nonche'
per la  ricostruzione,  lo  sviluppo  e  il  rilancio  dei  territori
interessati; 
  Visti, in particolare, gli articoli 67-bis e  67-ter  del  predetto
decreto-legge n. 83 del 2012, come integrato dall'art. 11, comma  13,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che, nel sancire la
chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal
sisma, dispongono il  passaggio  della  ricostruzione  alla  gestione
ordinaria, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di  due  Uffici
speciali per la ricostruzione (USR) competenti, rispettivamente,  per
la Citta' dell'Aquila (USRA) e per i restanti comuni  del  cratere  e
fuori cratere sismico (USRC), e l'affidamento del coordinamento delle
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione  e
di  sviluppo  al  Dipartimento  per  lo   sviluppo   delle   economie
territoriali (DISET) della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche'  l'esecuzione  del   monitoraggio   finanziario,   fisico   e
procedurale degli interventi di ricostruzione del  cratere  abruzzese
da parte degli USR citati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del Ministro per la coesione territoriale,  del  29  ottobre
2012, emanato ai sensi del richiamato art. 67-bis  del  decreto-legge
n.  83  del  2012,  che  disciplina  le  modalita'  del  monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale degli interventi  di  ricostruzione
dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi
sismici del 2009, disponendo l'invio dei dati di verifica alla  banca
dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero  dell'economia  e
delle finanze da parte degli  USR,  con  riferimento  allo  stato  di
attuazione  degli  interventi  di  ricostruzione  alle  date  del  28
febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e  31  dicembre
di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi a tali scadenze; 
  Visto l'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n.  234  «Divieto  di
concessione di aiuti di Stato a  imprese  beneficiarie  di  aiuti  di
stato illegali non rimborsati»; 
  Visto il decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  recante,  tra
l'altro, disposizioni urgenti  per  accelerare  la  ricostruzione  in
Abruzzo; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  5  e  6,  del   citato
decreto-legge n. 43 del 2013, che stabilisce l'ambito  di  competenza
degli Uffici speciali per la ricostruzione  nei  trasferimenti  delle
risorse ai comuni del cratere e fuori del cratere; 
  Visto, altresi', l'art. 7-bis, comma 1, del predetto  decreto-legge
n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge 27  dicembre  2013,  n.
147 (legge di stabilita' 2014), art. 1, comma 255, e tabella  E,  dal
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 4, comma 8,
e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge  di  stabilita'  2015),
art. 1, comma 437, e tabella E,  che  autorizza  complessivamente  la
spesa  di  7.133.200.000  euro  per  il  periodo  2014-2020  per   la
prosecuzione degli interventi di ricostruzione  privata  e  pubblica,
nonche'  per  le  spese  obbligatorie  e  l'assistenza  tecnica   nei
territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi  sismici  del  6
aprile 2009; 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che,  all'art.  11,
introduce  misure  urgenti  per  la  legalita',  la   trasparenza   e
l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi
interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e, in particolare,  il  comma
9, il quale, con  riferimento  al  processo  di  ricostruzione  degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di  interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a  tutela  ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, prevede  che  «ciascuna  delle  amministrazioni,  competenti  per
settore di intervento,  predispone  un  programma  pluriennale  degli
interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo  piano
finanziario delle risorse necessarie, assegnate o  da  assegnare,  in
coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i
sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente  nel  caso  di
edifici di culto. Il programma e'  reso  operativo  attraverso  piani
annuali   predisposti   nei   limiti   dei   fondi   disponibili    e
nell'osservanza dei criteri di priorita' e  delle  altre  indicazioni
stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto
Comitato.  In  casi  motivati  dall'andamento   demografico   e   dai
fabbisogni  specifici,  il  programma   degli   interventi   per   la
ricostruzione degli edifici adibiti  all'uso  scolastico  danneggiati
dal sisma puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione
pubblica, la costruzione di nuovi edifici»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2014 che  istituisce,  nell'ambito  del  Dipartimento  per  lo
sviluppo delle  economie  territoriali  e  delle  aree  urbane  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  (DISET),  una  struttura  di
missione denominata «Struttura di missione per il  coordinamento  dei
processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal  sisma
del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto
di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorita'  di  gestione
del POIn attrattori culturali, naturali e del  turismo»  (di  seguito
Struttura di missione); 
  Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 1° giugno 2014 prevede  che  l'autorita'  politica  delegata
alla ricostruzione e allo sviluppo dei  territori  abruzzesi  colpiti
dal sisma del 2009 si avvalga della predetta  Struttura  di  missione
per  le  attivita'  inerenti  il  coordinamento   dei   processi   di
ricostruzione e sviluppo gia' attribuite al DISET  dall'art.  67-ter,
comma 4, del richiamato decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Viste le delibere del CIPE n. 35 del 2009, n. 47 del 2009,  n.  135
del 2012, n. 50 del 2013, n. 1 del 2014, n. 23 del 2014,  n.  22  del
2015, n. 23 del 2015, n. 76 del 2015, n. 77 del 2015, n. 78 del 2015,
n. 113 del 2015 e numeri 48, 49, 50 e 59 del 2016; 
  Considerato che la delibera del CIPE n. 23 del 2014 prevede che  le
risorse destinate alla riparazione  o  ricostruzione  degli  immobili
privati negli altri comuni del cratere siano ripartite dall'USRC  tra
i singoli  comuni,  a  fronte  delle  istruttorie  da  essi  concluse
positivamente e a copertura degli importi riconosciuti in esito  alle
medesime  istruttorie,  una  volta  che,  sulla  base  dei  dati   di
monitoraggio,  risultino  integralmente  impegnate  le  risorse  loro
precedentemente attribuite; 
  Considerato, altresi', che, con delibera n. 22 del 2015, il CIPE ha
esteso il citato sistema  di  ripartizione  delle  risorse  da  parte
dell'USRC anche per  i  Comuni  fuori  del  cratere  e  stabilito  la
competenza  del   medesimo   Ufficio   speciale   in   relazione   ai
trasferimenti di risorse per cassa agli altri comuni  del  cratere  e
fuori cratere; 
  Vista la delibera del CIPE n. 23 del 2015, relativa,  tra  l'altro,
all'utilizzo delle assegnazioni pregresse di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 2012 a valere sulle
risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009
e della delibera del CIPE n. 35 del 2009; 
  Considerato che l'art. 67-sexies, comma 2, del citato decreto-legge
n. 83 del 2012 stabilisce che con uno o piu' decreti del Ministro per
la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le  modalita'  di  trasferimento  delle
risorse agli Uffici speciali di cui all'art. 67-ter, comma  2,  della
medesima norma,  nonche'  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
destinate alla ricostruzione; 
  Considerato che il citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 29 ottobre 2012, all'art. 3, comma 2, dispone che con i
successivi decreti di cui al citato art. 67-sexies del  decreto-legge
n. 83 del 2012 sono stabilite le  modalita'  di  trasferimento  delle
risorse per la ricostruzione, nonche' i criteri  e  le  modalita'  di
riparto delle stesse fra le amministrazioni competenti; 
  Rilevata  la  necessita'  di  assicurare   adeguata   flessibilita'
nell'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione  post  sisma
in Abruzzo del 6 aprile 2009; 
  Ritenuto necessario assicurare  il  coordinamento  delle  attivita'
connesse al riparto, all'utilizzo e al  trasferimento  delle  risorse
destinate al processo di ricostruzione post sisma in  Abruzzo  del  6
aprile 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita'  di  riparto  delle  risorse  destinate  al   processo   di
  ricostruzione a seguito del  sisma  nella  Regione  Abruzzo  del  6
  aprile 2009 
 
  1. Le risorse destinate  alla  ricostruzione  o  riparazione  degli
immobili privati distrutti o  danneggiati  dal  sisma  nella  Regione
Abruzzo del 6 aprile 2009 sono assegnate dal CIPE, previa istruttoria
da parte della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, ai tre ambiti territoriali
«comune dell'Aquila», «altri comuni  del  cratere»  e  «comuni  fuori
cratere», sulla base, per ciascuna di  tali  aree,  della  dimostrata
capacita' di impiego delle risorse gia' assegnate e  dell'avanzamento
delle  attivita'   istruttorie   finalizzate   all'assunzione   delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti relativamente al finanziamento
dei predetti interventi di ricostruzione  o  riparazione,  risultanti
dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012. 
  2. Le risorse di cui al comma 1  assegnate  dal  CIPE  agli  ambiti
territoriali «altri comuni del cratere» e «comuni fuori cratere» sono
ripartite dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei  comuni  del
cratere  (USRC)  tra  i  singoli  comuni,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, a  copertura
degli  importi  riconosciuti  in  esito  alle  istruttorie   concluse
positivamente, una volta che  risultino  integralmente  impegnate  le
risorse precedentemente attribuite. 
  3. Le risorse destinate alla ricostruzione e  al  ripristino  della
funzionalita' degli  edifici  e  dei  servizi  pubblici  distrutti  o
danneggiati dal sisma verificatosi nella Regione Abruzzo il 6  aprile
2009 sono assegnate dal  CIPE,  previa  istruttoria  da  parte  della
Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  1°  giugno  2014,  alle  amministrazioni  responsabili
dell'attuazione  dei  programmi  pluriennali  di  intervento  di  cui
all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del  2015,  sulla  base
del  fabbisogno  espresso  e  dimostrato  nell'ambito  dei   medesimi
programmi pluriennali e della verifica dello stato di  impiego  delle
risorse gia' assegnate, tenuto conto degli interventi previsti  e  in
stato di attuazione, cosi' risultanti dal  monitoraggio  finanziario,
fisico e procedurale di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 29 ottobre 2012. 
  4. Le risorse  destinate  allo  sviluppo  del  territorio  e  delle
attivita' produttive, alle spese  obbligatorie,  nonche'  alle  altre
spese connesse con il processo  di  ricostruzione  post  sisma  nella
Regione Abruzzo del 6 aprile 2009 sono  assegnate  dal  CIPE,  previa
rilevazione degli effettivi fabbisogni finanziari,  effettuata  dalla
Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 1° giugno 2014, sulla base dei dati forniti dagli Uffici
speciali  o,  per  casi  specifici,  sulla  base  dei  dati   forniti
direttamente dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse  e  dai
soggetti competenti all'attuazione degli interventi. 
  5. Le risorse destinate ai servizi di natura tecnica  e  assistenza
qualificata, attuati anche  attraverso  azioni  di  sistema  inerenti
specifici settori di intervento della ricostruzione post sisma  nella
Regione Abruzzo del 6 aprile 2009, sono  assegnate  dal  CIPE  previa
rilevazione degli effettivi fabbisogni  finanziari  effettuata  dalla
Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 1° giugno 2014. La Struttura  di  Missione  provvede  al
successivo riparto tra le amministrazioni istituzionalmente  preposte
alle attivita' della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici  speciali
per la ricostruzione.