Art. 2 
 
Modalita' di trasferimento delle risorse destinate alla ricostruzione
  a seguito del sisma nella Regione Abruzzo del 6 aprile 2009 
 
  1. Il trasferimento delle risorse di  cui  al  precedente  art.  1,
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, e' effettuato nei limiti  degli  stanziamenti  annuali
iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte  della
Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 1° giugno 2014, sulla base delle effettive  esigenze  di
cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico  e  procedurale
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
ottobre 2012, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei
lavori gia' avviati e  dalle  richieste  documentate  e  giustificate
avanzate dalle amministrazioni competenti, ivi compresa  la  verifica
della corretta applicazione della disposizione  di  cui  all'art.  46
della legge n. 234/2012 recante «Divieto di concessione di  aiuti  di
Stato  a  imprese  beneficiarie  di  aiuti  di  stato  illegali   non
rimborsati». La predetta istruttoria potra' tenere conto altresi'  di
previsioni di spesa attestate dai soggetti pubblici  destinatari  dei
trasferimenti con cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari  da  cui
siano rilevabili, in  relazione  alle  diverse  tipologie  di  spesa,
specifiche  esigenze  tecnico-finanziarie  funzionali  ad  assicurare
continuita' e accelerazione ai processi di ricostruzione post  sisma.
In tal caso la richiesta di trasferimento delle risorse deve indicare
i criteri applicati per ciascuna specifica esigenza documentata anche
sulla base degli utilizzi dei fondi precedentemente trasferiti. 
  2. Le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e
alle loro articolazioni periferiche dotate di  contabilita'  speciale
dedicata presso la competente sezione di Tesoreria  per  conto  dello
Stato, agli istituti o enti pubblici a carattere nazionale dotati  di
autonomia  funzionale  e  alla  Regione   Abruzzo   sono   trasferite
direttamente ai predetti soggetti. 
  3. Le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e
alle  loro  articolazioni  periferiche  non  dotate  di  contabilita'
speciale  dedicata  sono  trasferite  a  seguito   delle   necessarie
variazioni  di   bilancio   disposte   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4. Le risorse destinate alla riparazione o alla ricostruzione degli
immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile  2009
nel  comune  dell'Aquila  sono  trasferite  a   quest'ultimo   previa
richiesta dell'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  della  Citta'
dell'Aquila. 
  5. Le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli
immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile  2009
negli «altri comuni del cratere» e nei  «comuni  fuori  del  cratere»
sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei  comuni
del cratere (USRC)  per  il  successivo  trasferimento  alle  singole
amministrazioni  locali,  su  richiesta  del  medesimo  USRC.  L'USRC
trasferisce le risorse considerate nel rispetto della ripartizione di
cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, previa verifica  delle
effettive   necessita'   di   cassa   risultanti   dal   monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale, di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 29  ottobre  2012,  e  delle  richieste
avanzate dai singoli comuni, debitamente documentate. 
  6. Fuori dai casi previsti dai commi 2 e 3 del  presente  articolo,
le  risorse  destinate  alla  ricostruzione  e  al  ripristino  della
funzionalita' degli  edifici  e  dei  servizi  pubblici  distrutti  o
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, allo sviluppo del territorio
e delle attivita' produttive sono trasferite agli Uffici speciali per
la  ricostruzione  per  il  successivo  trasferimento   ai   soggetti
attuatori, secondo le effettive  esigenze  di  cassa  risultanti  dal
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29  ottobre  2012,  dalle
rilevazioni  specifiche  effettuate  dagli  USR  e  dalle   richieste
documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti. 
  7. Fuori dai casi previsti dai commi 2 e 3 del  presente  articolo,
le risorse destinate dal CIPE alla copertura delle spese obbligatorie
connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei  territori  colpiti
dal sisma e ai servizi di natura tecnica e di assistenza  qualificata
connessi con il processo di ricostruzione sono trasferite agli Uffici
speciali per la ricostruzione per il  successivo  trasferimento  agli
enti  competenti  sulla  base  delle  effettive  necessita'  e  degli
utilizzi pregressi,  cosi'  come  documentate  dai  medesimi  enti  e
risultanti dalle specifiche rilevazioni effettuate dagli stessi USR. 
  8. Fuori dai casi previsti dai commi 2 e 3 del  presente  articolo,
le risorse  di  cui  ai  precedenti  commi  6  e  7  sono  trasferite
all'Ufficio speciale per la ricostruzione  della  Citta'  dell'Aquila
(USRA), per gli interventi da effettuare nel  territorio  del  Comune
dell'Aquila, ovvero all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere (USRC),  per  gli  interventi  da  effettuare  nel
territorio degli «altri comuni del cratere» e dei «comuni  fuori  del
cratere».