Art. 2 Modalita' di trasferimento delle risorse destinate alla ricostruzione a seguito del sisma nella Regione Abruzzo del 6 aprile 2009 1. Il trasferimento delle risorse di cui al precedente art. 1, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori gia' avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti, ivi compresa la verifica della corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 46 della legge n. 234/2012 recante «Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati». La predetta istruttoria potra' tenere conto altresi' di previsioni di spesa attestate dai soggetti pubblici destinatari dei trasferimenti con cronoprogrammi procedurali e finanziari da cui siano rilevabili, in relazione alle diverse tipologie di spesa, specifiche esigenze tecnico-finanziarie funzionali ad assicurare continuita' e accelerazione ai processi di ricostruzione post sisma. In tal caso la richiesta di trasferimento delle risorse deve indicare i criteri applicati per ciascuna specifica esigenza documentata anche sulla base degli utilizzi dei fondi precedentemente trasferiti. 2. Le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e alle loro articolazioni periferiche dotate di contabilita' speciale dedicata presso la competente sezione di Tesoreria per conto dello Stato, agli istituti o enti pubblici a carattere nazionale dotati di autonomia funzionale e alla Regione Abruzzo sono trasferite direttamente ai predetti soggetti. 3. Le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e alle loro articolazioni periferiche non dotate di contabilita' speciale dedicata sono trasferite a seguito delle necessarie variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Le risorse destinate alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel comune dell'Aquila sono trasferite a quest'ultimo previa richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Citta' dell'Aquila. 5. Le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 negli «altri comuni del cratere» e nei «comuni fuori del cratere» sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per il successivo trasferimento alle singole amministrazioni locali, su richiesta del medesimo USRC. L'USRC trasferisce le risorse considerate nel rispetto della ripartizione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, previa verifica delle effettive necessita' di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, e delle richieste avanzate dai singoli comuni, debitamente documentate. 6. Fuori dai casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, le risorse destinate alla ricostruzione e al ripristino della funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici distrutti o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, allo sviluppo del territorio e delle attivita' produttive sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione per il successivo trasferimento ai soggetti attuatori, secondo le effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, dalle rilevazioni specifiche effettuate dagli USR e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti. 7. Fuori dai casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, le risorse destinate dal CIPE alla copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma e ai servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata connessi con il processo di ricostruzione sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione per il successivo trasferimento agli enti competenti sulla base delle effettive necessita' e degli utilizzi pregressi, cosi' come documentate dai medesimi enti e risultanti dalle specifiche rilevazioni effettuate dagli stessi USR. 8. Fuori dai casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, le risorse di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Citta' dell'Aquila (USRA), per gli interventi da effettuare nel territorio del Comune dell'Aquila, ovvero all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC), per gli interventi da effettuare nel territorio degli «altri comuni del cratere» e dei «comuni fuori del cratere».