Art. 2 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande 1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d), possono proporre domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale dell'automobilista le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi: a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; d) codice fiscale; e) partita IVA; f) indirizzo di posta elettronica certificata; g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate; j) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato. 2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. Ai fini della verifica dell'unicita' delle domande rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N. ovvero all'Albo degli autotrasportatori; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi. 3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», a partire dal 11 settembre 2017. Il sistema elettronico rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti di legge. 4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non e' sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014 5. Ai fini della proponibilita' delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3, la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto ministeriale 305/2017. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda il sistema non consentira' in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione. 6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalita' telematica di cui al precedente comma non verranno prese in nessun caso in considerazione.