(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Raccomandazioni del NARS contenute nel capitolo 4 del parere n. 6  in
  data 24 giugno 2016, relativo allo schema di Atto  aggiuntivo  alla
  Convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS  S.p.A.
  e la Societa' Italiana per il Traforo Autostradale del  Frejus  pA.
  (SITAF) 
 
    Sotto il profilo economico-finanziario: 
    il WACC deve essere aggiornato tenendo conto  di  un  tasso  risk
free con riferimento alla media  dei  rendimenti  del  BTP  decennale
benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data  di  presentazione
del piano al CIPE; 
    le aliquote  fiscali  devono  essere  aggiornate  alla  normativa
vigente; 
    il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione  del  valore
di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito  (i.e.
Kd) del WACC cosi' come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013; 
    il parametro dell'inflazione per  le  annualita'  2016-2018  deve
essere adeguato alla variazione  media  dei  prezzi  al  consumo  per
l'intera  collettivita'  nazionale  (indice  NIC)  piu'  recentemente
rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al periodo 1° luglio
e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di
variazione tariffaria ovvero con riferimento  al  periodo  1°  luglio
2014  e  30  giugno  2015;  i  Ministeri  competenti   in   sede   di
riconoscimento   dell'adeguamento   tariffario    annuale    dovranno
verificare  l'adeguamento  del  valore  dell'inflazione  reale  sopra
definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione
tariffaria; 
    devono essere specificate le motivazioni di eleggibilita' attuale
alla remunerazione  attraverso  il  parametro  K  degli  investimenti
pregressi non remunerati, in assenza il Ministero  istruttore  dovra'
provvedere alla rideterminazione del parametro; 
    deve essere specificata la motivazione dell'assenza nel  PFR  dei
contribuii  pubblici  pari  a  5,9  milioni  di  euro  relativi  alla
realizzazione dei lavori connessi ai Giochi  Olimpici  invernali  del
2006  e,  se  del  caso,  procedere  all'inserimento  ai  fini  della
rideterminazione del parametro K; 
    gli   importi   delle   opere   e   i   cronoprogrammi   indicati
rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a  quelli
presenti nel Piano economico finanziario; 
    il  cronoprogramma  degli  investimenti   nel   Piano   economico
finanziario  deve  essere  dettagliato  tenendo  conto  delle   opere
indicate nell'allegato K; 
    con riferimento alla  galleria  di  sicurezza  (ora  galleria  di
transito), occorre aggiornare all'interno del PEF/PFR  sia  il  costo
d'investimento, in circa 276,2  milioni  di  euro,  sia  lo  sviluppo
temporale, in considerazione  della  delibera  CIPE  n.  14/2016  che
prevede l'apertura della galleria medesima nel 2019; 
    lo  studio  di  traffico  deve  tener   conto   della   rilevanza
dell'apertura  del  nuovo  traforo  prevista  entro  il  2019/20,  in
considerazione  del  raddoppio   della   dimensione   della   singola
carreggiata  e   conseguentemente   dei   livelli   di   servizio   e
dell'eventuale incremento di traffico indotto; 
    sarebbe, inoltre,  opportuno  esplicitare  quale  sia  il  valore
nonche' l'utilizzo del Fondo di accantonamento di cui all'Allegato P. 
    Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero  di  settore
dovra'  provvedere   all'adeguamento   della   dinamica   tariffaria,
perseguendo anche le finalita' di un contenimento della medesima  nei
limiti  dell'inflazione  programmata,  come  peraltro  proposto   dal
Ministero di settore medesimo. 
    Fatto salvo quanto sopra, con riferimento  allo  schema  di  Atto
aggiuntivo si esprimono le seguenti considerazioni: 
    all'art. 2, lettera b) si fa  riferimento  al  parametro  X,  non
applicabile alla concessione in quanto ha la formula semplificata; 
    stralciare  l'art.   3   e,   conseguentemente,   aggiornare   la
numerazione degli articoli successivi; 
    all'art. 5.2 sostituire il comma 11.1-bis dallo stesso introdotto
nella Convenzione unica, con il seguente: «In sede  di  aggiornamento
del piano economico finanziario, che avverra' entro il 30 giugno  del
primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di  cui  alla  delibera
CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terra' conto dei  maggiori  ribassi,
rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico  finanziario,
conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi; 
    all'art. 11, comma 1-ter, della Convenzione introdotto  dall'art.
52 dell'Atto aggiuntivo  stralciare  le  parole  «dell'ammontare  del
saldo  delle  poste  figurative  maturato  al  termine  del   periodo
regolatorio precedente e dell'aggiornamento trasportistico»; 
    all'art. 12 sostituire le parole «nel D.Lgs. n. 163/06 e  s.m.i.»
con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»; 
    il Ministero di settore dovra' verificare  la  convenienza  della
previsione  di  cui  all'art.   11   relativo   alla   «Rinuncia   al
Contenzioso»; 
    inserire  una  clausola  del  seguente   tenore:   «il   soggetto
aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  299/2011.  Il
medesimo soggetto assicura, altresi',  al  Cipe  flussi  costanti  di
informazioni coerenti per contenuti e modalita'  con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici di  cui  al  citato  art.  1
della legge n. 144/1999». 
    Tali  conclusioni  sono,  tra  l'altro,  legate  all'esigenza  di
coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9  del  2014,
in occasione dei quali il Nucleo ha  ritenuto  che  il  WACC  dovesse
essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento
alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12
mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE. 
    Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto  conto  dell'intervento
di fattori esogeni ed  in  particolare  che  e'  stato  definito  con
apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe
all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto  incidenza  sulle
clausole  contrattuali  e  sui  ricavi  previsti  dal  PEF,   nonche'
dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel
caso di  specie,  tra  la  scadenza  del  periodo  regolatorio  e  la
presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del Concedente. II  NARS
rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunita' di rimettere al Ministero
concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di  competenza
circa l'impatto  di  tali  fattori,  contemperando  la  tutela  della
finanza pubblica, la  salvaguardia  dell'utenza  e  la  realizzazione
degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilita' per
il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame  in  CIPE,
proposte integrative.