Allegato Raccomandazioni del NARS contenute nel capitolo 4 del parere n. 6 in data 24 giugno 2016, relativo allo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Societa' Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus pA. (SITAF) Sotto il profilo economico-finanziario: il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE; le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente; il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. Kd) del WACC cosi' come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013; il parametro dell'inflazione per le annualita' 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale (indice NIC) piu' recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria; devono essere specificate le motivazioni di eleggibilita' attuale alla remunerazione attraverso il parametro K degli investimenti pregressi non remunerati, in assenza il Ministero istruttore dovra' provvedere alla rideterminazione del parametro; deve essere specificata la motivazione dell'assenza nel PFR dei contribuii pubblici pari a 5,9 milioni di euro relativi alla realizzazione dei lavori connessi ai Giochi Olimpici invernali del 2006 e, se del caso, procedere all'inserimento ai fini della rideterminazione del parametro K; gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nel Piano economico finanziario; il cronoprogramma degli investimenti nel Piano economico finanziario deve essere dettagliato tenendo conto delle opere indicate nell'allegato K; con riferimento alla galleria di sicurezza (ora galleria di transito), occorre aggiornare all'interno del PEF/PFR sia il costo d'investimento, in circa 276,2 milioni di euro, sia lo sviluppo temporale, in considerazione della delibera CIPE n. 14/2016 che prevede l'apertura della galleria medesima nel 2019; lo studio di traffico deve tener conto della rilevanza dell'apertura del nuovo traforo prevista entro il 2019/20, in considerazione del raddoppio della dimensione della singola carreggiata e conseguentemente dei livelli di servizio e dell'eventuale incremento di traffico indotto; sarebbe, inoltre, opportuno esplicitare quale sia il valore nonche' l'utilizzo del Fondo di accantonamento di cui all'Allegato P. Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovra' provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalita' di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo. Fatto salvo quanto sopra, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo si esprimono le seguenti considerazioni: all'art. 2, lettera b) si fa riferimento al parametro X, non applicabile alla concessione in quanto ha la formula semplificata; stralciare l'art. 3 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi; all'art. 5.2 sostituire il comma 11.1-bis dallo stesso introdotto nella Convenzione unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverra' entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terra' conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi; all'art. 11, comma 1-ter, della Convenzione introdotto dall'art. 52 dell'Atto aggiuntivo stralciare le parole «dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento trasportistico»; all'art. 12 sostituire le parole «nel D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»; il Ministero di settore dovra' verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 11 relativo alla «Rinuncia al Contenzioso»; inserire una clausola del seguente tenore: «il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresi', al Cipe flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999». Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE. Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che e' stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonche' dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del Concedente. II NARS rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunita' di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilita' per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in CIPE, proposte integrative.