(Allegato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                      Utilizzo a scopo potabile 
 
    1. Le concessioni per utilizzo idropotabile sono rilasciate sulla
base di valori unitari di fabbisogno, che  tengono  conto  anche  dei
possibili sviluppi per i prossimi 30 anni, quantificati come segue: 
    300 litri al giorno per abitante e per posto letto  di  strutture
turistiche e ospedaliere; 
    140 litri al giorno per unita' bovina adulta (UBA). 
    2. Nell'individuazione di nuove zone residenziali, artigianali  e
industriali e di aree destinate a infrastrutture  turistiche,  oppure
nel  caso  di  un  loro  ampliamento,  deve  essere   preventivamente
dimostrata la disponibilita' delle  necessarie  risorse  idriche.  Il
relativo approvvigionamento deve essere in tal caso  predisposto,  in
linea di  principio,  tramite  la  rete  pubblica  idropotabile  piu'
vicina. 
    3. I gestori degli impianti  di  approvvigionamento  idropotabile
provvedono  anche  alla  distribuzione   nella   relativa   zona   di
competenza. Essi sono altresi'  competenti  per  l'approvvigionamento
per utilizzo antincendio. Solo  in  casi  eccezionali,  e'  possibile
demandare  ad  altri  distributori   tale   competenza.   I   gestori
provvedono, di norma, a garantire anche l'approvvigionamento di acqua
a uso domestico e di acque per utilizzi  industriali,  per  le  quali
sono di norma allestiti sistemi di approvvigionamento separati. 
    4. Tramite le  condotte  idropotabili  pubbliche  possono  essere
anche soddisfatti, a condizione che si tratti di quantita' ridotte in
relazione  alla   disponibilita'   idrica   e   alle   capacita'   di
immagazzinamento, anche altri utilizzi, quali irrigazione di impianti
sportivi  e  spazi  verdi  pubblici,  approvvigionamento  di  aziende
industriali  artigianali,  per  palazzi  del  ghiaccio  e  piste   di
pattinaggio,   per   piscine   pubbliche,   nonche'    per    singole
manifestazioni di durata temporale  limitata.  Le  quantita'  d'acqua
destinate  a  tali  utilizzi  vanno  rilevate  tramite  contatori  ed
evidenziate nei registri d'esercizio in modo separato. 
    5. Per un utilizzo  razionale  delle  risorse  disponibili,  ogni
gestore cerca di garantire, per quanto  e'  possibile  dal  punto  di
vista tecnico ed economico,  un  interscambio  con  gli  impianti  di
approvvigionamento idropotabile di zone attigue. 
    6. Ai comuni e' riservata la  facolta'  di  prescrivere  in  modo
vincolante che, nelle zone con scarsita'  di  acqua  potabile,  siano
predisposti, in caso di costruzione di nuovi edifici o  del  completo
risanamento di vecchie abitazioni, degli impianti di  utilizzo  delle
acque piovane. In tali zone possono essere allestiti  degli  impianti
di distribuzione di acqua non potabile,  affidati  al  gestore  della
rete di distribuzione dell'acqua potabile. 
    7. Per le captazioni di acqua potabile da sorgenti, di norma, non
viene prescritta una quantita' d'acqua residua e il relativo prelievo
viene eventualmente limitato tramite un regolatore  di  deflusso.  Il
sistema  di   immagazzinamento   dell'acqua   captata   deve   essere
predisposto in modo tale che la quantita' in esubero  sia  rilasciata
direttamente alla sorgente. 
    8. In deroga all'art. 16  comma  1,  e'  ammesso  l'utilizzo  del
potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di acquedotto per  il
consumo umano, solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche e
ambientali.  Non  possono  comunque  essere   superate   le   portate
concessionate  per  l'uso  potabile   e   l'esercizio   dell'impianto
idroelettrico deve  essere  effettuato  dal  gestore  dell'acquedotto
idropotabile. Per tale ulteriore utilizzo  della  risorsa  idrica  e'
necessaria apposita concessione.