Art. 14. Utilizzo a scopo potabile 1. Le concessioni per utilizzo idropotabile sono rilasciate sulla base di valori unitari di fabbisogno, che tengono conto anche dei possibili sviluppi per i prossimi 30 anni, quantificati come segue: 300 litri al giorno per abitante e per posto letto di strutture turistiche e ospedaliere; 140 litri al giorno per unita' bovina adulta (UBA). 2. Nell'individuazione di nuove zone residenziali, artigianali e industriali e di aree destinate a infrastrutture turistiche, oppure nel caso di un loro ampliamento, deve essere preventivamente dimostrata la disponibilita' delle necessarie risorse idriche. Il relativo approvvigionamento deve essere in tal caso predisposto, in linea di principio, tramite la rete pubblica idropotabile piu' vicina. 3. I gestori degli impianti di approvvigionamento idropotabile provvedono anche alla distribuzione nella relativa zona di competenza. Essi sono altresi' competenti per l'approvvigionamento per utilizzo antincendio. Solo in casi eccezionali, e' possibile demandare ad altri distributori tale competenza. I gestori provvedono, di norma, a garantire anche l'approvvigionamento di acqua a uso domestico e di acque per utilizzi industriali, per le quali sono di norma allestiti sistemi di approvvigionamento separati. 4. Tramite le condotte idropotabili pubbliche possono essere anche soddisfatti, a condizione che si tratti di quantita' ridotte in relazione alla disponibilita' idrica e alle capacita' di immagazzinamento, anche altri utilizzi, quali irrigazione di impianti sportivi e spazi verdi pubblici, approvvigionamento di aziende industriali artigianali, per palazzi del ghiaccio e piste di pattinaggio, per piscine pubbliche, nonche' per singole manifestazioni di durata temporale limitata. Le quantita' d'acqua destinate a tali utilizzi vanno rilevate tramite contatori ed evidenziate nei registri d'esercizio in modo separato. 5. Per un utilizzo razionale delle risorse disponibili, ogni gestore cerca di garantire, per quanto e' possibile dal punto di vista tecnico ed economico, un interscambio con gli impianti di approvvigionamento idropotabile di zone attigue. 6. Ai comuni e' riservata la facolta' di prescrivere in modo vincolante che, nelle zone con scarsita' di acqua potabile, siano predisposti, in caso di costruzione di nuovi edifici o del completo risanamento di vecchie abitazioni, degli impianti di utilizzo delle acque piovane. In tali zone possono essere allestiti degli impianti di distribuzione di acqua non potabile, affidati al gestore della rete di distribuzione dell'acqua potabile. 7. Per le captazioni di acqua potabile da sorgenti, di norma, non viene prescritta una quantita' d'acqua residua e il relativo prelievo viene eventualmente limitato tramite un regolatore di deflusso. Il sistema di immagazzinamento dell'acqua captata deve essere predisposto in modo tale che la quantita' in esubero sia rilasciata direttamente alla sorgente. 8. In deroga all'art. 16 comma 1, e' ammesso l'utilizzo del potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di acquedotto per il consumo umano, solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche e ambientali. Non possono comunque essere superate le portate concessionate per l'uso potabile e l'esercizio dell'impianto idroelettrico deve essere effettuato dal gestore dell'acquedotto idropotabile. Per tale ulteriore utilizzo della risorsa idrica e' necessaria apposita concessione.