(Allegato-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
                Utilizzo per innevamento programmato 
 
    1. Per innevamento programmato puo' essere concessa una quantita'
media unitaria non superiore a 0,4 l/s/ha di pista. Tutti i  prelievi
devono essere registrati con apposito contatore. 
    2. Le nuove richieste per derivazioni per innevamento programmato
devono  considerare   l'intero   comprensorio   sciistico   da   esse
interessato e ricercare al suo interno la fonte  piu'  razionale  per
garantire la necessaria disponibilita' idrica. 
    3. Per la produzione di neve programmata puo'  essere  utilizzata
solo acqua per la quale sia stata certificata l'idoneita'  chimica  e
microbiologica. 
    4. Deve essere  valutata  la  possibilita'  di  allacciamento  ad
impianti di  derivazione  gia'  esistenti  e  l'acqua,  in  linea  di
principio, deve essere prelevata dal maggiore corpo idrico del bacino
idrografico interessato; occorre comunque considerare,  al  riguardo,
anche i costi energetici del trasporto dell'acqua. 
    5. Ai fini di un uso razionale della risorsa idrica, e' previsto,
di  norma  e   laddove   l'orografia   del   terreno   lo   consenta,
l'allestimento e l'impiego di serbatoi di capacita' pari a circa  700
m³ d'acqua per ettaro di pista innevata. Puo' essere fatta  eccezione
per prelievi relativamente modesti da grandi corsi d'acqua. 
    6. In deroga all'art. 16  comma  1,  e'  ammesso  l'utilizzo  del
potenziale idroelettrico nell'ambito degli impianti per l'innevamento
programmato esistenti e  nell'ambito  della  concessione  per  quanto
riguarda la quantita' derivata e il periodo di derivazione e solo  se
sono presenti favorevoli condizioni tecniche e ambientali.