Art. 18. Utilizzo per innevamento programmato 1. Per innevamento programmato puo' essere concessa una quantita' media unitaria non superiore a 0,4 l/s/ha di pista. Tutti i prelievi devono essere registrati con apposito contatore. 2. Le nuove richieste per derivazioni per innevamento programmato devono considerare l'intero comprensorio sciistico da esse interessato e ricercare al suo interno la fonte piu' razionale per garantire la necessaria disponibilita' idrica. 3. Per la produzione di neve programmata puo' essere utilizzata solo acqua per la quale sia stata certificata l'idoneita' chimica e microbiologica. 4. Deve essere valutata la possibilita' di allacciamento ad impianti di derivazione gia' esistenti e l'acqua, in linea di principio, deve essere prelevata dal maggiore corpo idrico del bacino idrografico interessato; occorre comunque considerare, al riguardo, anche i costi energetici del trasporto dell'acqua. 5. Ai fini di un uso razionale della risorsa idrica, e' previsto, di norma e laddove l'orografia del terreno lo consenta, l'allestimento e l'impiego di serbatoi di capacita' pari a circa 700 m³ d'acqua per ettaro di pista innevata. Puo' essere fatta eccezione per prelievi relativamente modesti da grandi corsi d'acqua. 6. In deroga all'art. 16 comma 1, e' ammesso l'utilizzo del potenziale idroelettrico nell'ambito degli impianti per l'innevamento programmato esistenti e nell'ambito della concessione per quanto riguarda la quantita' derivata e il periodo di derivazione e solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche e ambientali.