(Allegato-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
         Regolamentazione del DMV in situazioni particolari 
 
    1.  Il  presidente  della  Provincia  puo'  disporre  -  in   via
temporanea - la determinazione di valori di DMV  superiori  a  quelli
previsti negli atti di concessione, qualora cio' si renda  necessario
per migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di
degrado idraulico, nonche' per altre motivate esigenze  di  carattere
ambientale o di approvvigionamento idrico a  fini  irrigui.  In  tali
casi non e' dovuto alcun indennizzo al concessionario. 
    2. Con delibera della Giunta provinciale sono individuate le aree
caratterizzate da siccita' o da ricorrenti  situazioni  di  crisi  di
approvvigionamento idrico. All'interno  di  tali  aree,  puo'  essere
prevista per gli utilizzi  agricoli  una  deroga  al  rilascio  della
quantita' minima  di  deflusso  vitale  di  2  l/s/kmĀ²,  autorizzando
quantita'  inferiori.  Per  tali  ambiti  territoriali,  deve  essere
tuttavia  elaborato  entro  i  termini  che  verranno  stabiliti  con
delibera  della  Giunta  provinciale,  dalle  Autorita'   provinciali
competenti in collaborazione con  i  concessionari  interessati,  uno
specifico  piano  finalizzato  a   garantire   un   utilizzo   idrico
sostenibile e il raggiungimento dello  stato  di  buona  qualita'.  I
piani devono essere elaborati e messo in atto, considerando strategie
per  il  risparmio  idrico,  utilizzi   di   fonti   alternative   di
approvvigionamento e l'impiego di bacini di accumulo, nonche' con  la
prescrizione di un deflusso minimo vitale. I piani sono approvati  da
parte della Giunta provinciale. Fino all'approvazione di tali  piani,
per le derivazioni idriche a scopo agricolo  esercitate  in  base  al
riconoscimento di utilizzo, la definizione della quantita' massima di
acqua derivabile sostituisce il DMV. Nel caso in cui non sia definita
la quantita' massima derivabile, essa viene definita pari  al  doppio
della quantita' media concessionata. Con la definizione  delle  zone,
le derivazioni  idriche  a  scopo  agricolo  esercitate  in  base  al
riconoscimento di utilizzo situate al di fuori di queste zone,  entro
un anno devono rispettare i valori di DMV ai sensi dell'art. 38. 
    3. Ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale n.  7/2005,  per
affrontare le situazioni di emergenza idrica in periodi  estremamente
siccitosi, dichiarate  tali  dal  Presidente  della  Provincia,  puo'
essere   disposta,   tra   le   misure   necessarie    a    garantire
l'approvvigionamento potabile  pubblico,  l'uso  potabile  privato  e
l'uso irriguo, anche la riduzione temporanea delle  portate  residue,
fino alla revoca dello  stato  d'emergenza,  escludendo  comunque  il
prosciugamento del corpo idrico interessato. 
    4. In caso di opere di presa situate su corsi d'acqua a  scavalco
tra  le  province  o  provincia  e  regione,  che  abbiano   riflessi
significativi sul regime e sulla qualita' dei corpi idrici, il DMV e'
individuato di concerto fra le province  o  fra  la  provincia  e  la
regione confinanti. 
    5. Per le opere di presa e/o di ritenuta attraversate dal confine
di provincia e/o di regione, deve essere applicato  il  rilascio  del
DMV in alveo pari a quello applicabile nel territorio della provincia
o regione posta a valle.