(Allegato)
                                                             Allegato 
PROPOSTA  DI  MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE   DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO». 
 
                               OMISSIS 
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
                               OMISSIS 
 
    3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti
piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare  sono  ammesse
solo le forme di allevamento a  spalliera  semplice  e  doppia  e  la
densita' minima di impianto per ettaro non deve  essere  inferiore  a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti  espansi  come  le  pergole  o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore del disciplinare di produzione approvato con DM  17  luglio
2009, possono essere autorizzati alla produzione della  denominazione
a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura  con  una
carica massima di 80.000 gemme ad ettaro. 
 
                               OMISSIS