Art. 6 Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale 1. Per le societa' e per gli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, l'importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell'art. 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza e' computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo da ciascuna societa' o ente ed e' ammessa in deduzione ai sensi del presente comma ovvero e' utilizzata, in alternativa, dalla stessa societa' o ente, ai sensi dell'art. 3, comma 3. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole societa'. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'importo del rendimento nozionale delle societa' e degli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR.