Art. 6 
 
 
        Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale 
 
  1. Per le societa' e per gli enti indicati nell'art. 73,  comma  1,
lettere a), b)  e  d),  del  TUIR,  che  partecipano  al  consolidato
nazionale di cui agli articoli da  117  a  129  del  TUIR,  l'importo
corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell'art.
3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato  e'  ammesso  in
deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo  dichiarato
fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non  trova  capienza
e' computata  in  aumento  del  rendimento  nozionale  dell'esercizio
successivo da ciascuna societa' o ente ed e' ammessa in deduzione  ai
sensi del presente comma ovvero e' utilizzata, in alternativa,  dalla
stessa societa' o ente, ai sensi dell'art. 3, comma 3.  Le  eccedenze
di rendimento nozionale generatesi anteriormente all'opzione  per  il
consolidato non sono attribuibili al consolidato e  sono  ammesse  in
deduzione dal reddito  complessivo  netto  dichiarato  delle  singole
societa'. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'importo del rendimento nozionale  delle  societa'  e  degli  enti
indicati nell'art. 73, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  TUIR  che
esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli
da 130 a 142 del TUIR.