Art. 7 
 
 
                         Trasparenza fiscale 
 
  1. In caso di opzione per la trasparenza fiscale  di  cui  all'art.
115 del TUIR l'importo corrispondente al rendimento  nozionale  della
societa' partecipata determinato ai sensi dell'art. 3 che  supera  il
reddito complessivo netto dichiarato e' attribuito a ciascun socio in
misura proporzionale alla sua  quota  di  partecipazione  agli  utili
ovvero e' utilizzato, in alternativa, dalla stessa societa', ai sensi
dell'art. 3, comma 3. La quota attribuita a ciascun socio concorre  a
formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione
dal reddito complessivo netto dichiarato ai sensi dell'art. 2  ovvero
e' utilizzata, in alternativa, dallo stesso socio, ai sensi dell'art.
3, comma 3. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la
partecipata anteriormente all'opzione per  la  trasparenza  non  sono
attribuibili  ai  soci  e  sono  ammesse  in  deduzione  dal  reddito
complessivo netto dichiarato dalla stessa. 
  2. In caso di opzione per la trasparenza fiscale  di  cui  all'art.
116,  comma  1,  del  TUIR  l'importo  corrispondente  al  rendimento
nozionale della societa' partecipata determinato ai sensi dell'art. 3
che supera il reddito complessivo netto dichiarato  e'  attribuito  a
ciascun  socio  in   misura   proporzionale   alla   sua   quota   di
partecipazione agli utili ovvero e' utilizzato, in alternativa, dalla
stessa societa', ai sensi dell'art. 3, comma 3. La quota attribuita a
ciascun socio concorre a formare il rendimento  nozionale  del  socio
stesso  ammesso  in  deduzione  dal  reddito  d'impresa   ovvero   e'
utilizzata, in alternativa, dallo stesso socio, ai sensi dell'art. 3,
comma 3. Le eccedenze di rendimento nozionale  generatesi  presso  la
partecipata anteriormente all'opzione per  la  trasparenza  non  sono
attribuibili  ai  soci  e  sono  ammesse  in  deduzione  dal  reddito
complessivo netto dichiarato dalla stessa.