Art. 7 Trasparenza fiscale 1. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR l'importo corrispondente al rendimento nozionale della societa' partecipata determinato ai sensi dell'art. 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero e' utilizzato, in alternativa, dalla stessa societa', ai sensi dell'art. 3, comma 3. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai sensi dell'art. 2 ovvero e' utilizzata, in alternativa, dallo stesso socio, ai sensi dell'art. 3, comma 3. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa. 2. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116, comma 1, del TUIR l'importo corrispondente al rendimento nozionale della societa' partecipata determinato ai sensi dell'art. 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero e' utilizzato, in alternativa, dalla stessa societa', ai sensi dell'art. 3, comma 3. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d'impresa ovvero e' utilizzata, in alternativa, dallo stesso socio, ai sensi dell'art. 3, comma 3. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.