Art. 8 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,  in  quanto
compatibili, e secondo i  criteri  indicati  nel  presente  articolo,
anche alle persone fisiche e alle societa' in nome  collettivo  e  in
accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. 
  2. La variazione in aumento di capitale  proprio  effettuata  negli
esercizi di applicazione del regime  di  contabilita'  ordinaria,  e'
costituita  dalla  somma  algebrica,  se  positiva,  tra  i  seguenti
elementi: 
    a) la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31  dicembre
2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010; 
    b) gli elementi positivi e negativi di cui  all'art.  5  rilevati
negli esercizi in regime di contabilita' ordinaria  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  3. Gli incrementi di capitale proprio derivanti dall'accantonamento
di utili rilevano nell'esercizio di maturazione dell'utile  medesimo,
al netto dei prelevamenti in conto utile del medesimo  esercizio.  Il
patrimonio netto di cui alla lettera a) del comma 2  include  l'utile
d'esercizio. 
  4. Per i soggetti in regime di contabilita' semplificata  nell'anno
2010 e, eventualmente, in taluni degli anni successivi, in luogo  del
comma 2, lettera a) e' computata la differenza  positiva  o  negativa
tra il patrimonio netto dell'ultimo  esercizio  del  quinquennio  dal
2011 al 2015 in regime di  contabilita'  ordinaria  e  il  patrimonio
netto desumibile dal prospetto  redatto  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  23  dicembre  1974,  n.  689,  relativo
all'esercizio di prima applicazione, in detto quinquennio, del regime
di contabilita' ordinaria. 
  5. Per le imprese di cui al comma 1 costituite  successivamente  al
31 dicembre 2010 si assume, comunque, in luogo  della  differenza  di
cui al comma 2, lettera a), il patrimonio netto dell'ultimo esercizio
del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilita' ordinaria. 
  6. Se i soggetti di cui al comma 1 applicano in uno o piu' anni  il
regime  di  contabilita'  semplificata,  la  variazione  di  capitale
proprio  di  cui  al  comma  2,  lettera  b)  rilevante  al   termine
dell'esercizio in cui  e'  ripristinato  il  regime  di  contabilita'
ordinaria e' ridotta  della  eventuale  differenza  negativa  tra  il
patrimonio netto  desumibile  dal  prospetto  redatto  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1974,  n.  689,
relativo allo stesso esercizio  e  il  patrimonio  netto  dell'ultimo
esercizio in regime di contabilita' ordinaria. 
  7. Per le persone fisiche, l'importo del rendimento  nozionale  che
supera il reddito d'impresa, al  netto  delle  perdite,  puo'  essere
computato in aumento dell'importo deducibile determinato, ai fini del
presente decreto, per i  periodi  d'imposta  successivi  ovvero  puo'
essere utilizzato come credito d'imposta ai sensi dell'art. 3,  comma
3.  Per  le  imprese  familiari  e  le  aziende  coniugali  l'importo
corrispondente  al  rendimento  nozionale  che  supera   il   reddito
d'impresa e' attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari
ovvero  al  coniuge  dell'azienda  coniugale  in   proporzione   alle
rispettive quote di partecipazione al reddito.  Per  le  societa'  in
nome  collettivo  e  in  accomandita   semplice   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 7, comma 2. 
  8. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'art.  11
del TUIR nonche' delle detrazioni spettanti ai sensi  dei  successivi
articoli 12, 13, 15 e 16, la  quota  dedotta  dal  reddito  d'impresa
concorre  alla  formazione  del  reddito  complessivo  delle  persone
fisiche e dei soci  delle  societa'  partecipate  beneficiarie  della
deduzione. L'aliquota di cui all'art. 11 si determina applicando alla
quota di eccedenza di rendimento  nozionale  trasformata  in  credito
d'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 3, le aliquote  corrispondenti
agli scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del TUIR.