Art. 8 Soggetti beneficiari 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, e secondo i criteri indicati nel presente articolo, anche alle persone fisiche e alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. 2. La variazione in aumento di capitale proprio effettuata negli esercizi di applicazione del regime di contabilita' ordinaria, e' costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra i seguenti elementi: a) la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010; b) gli elementi positivi e negativi di cui all'art. 5 rilevati negli esercizi in regime di contabilita' ordinaria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 3. Gli incrementi di capitale proprio derivanti dall'accantonamento di utili rilevano nell'esercizio di maturazione dell'utile medesimo, al netto dei prelevamenti in conto utile del medesimo esercizio. Il patrimonio netto di cui alla lettera a) del comma 2 include l'utile d'esercizio. 4. Per i soggetti in regime di contabilita' semplificata nell'anno 2010 e, eventualmente, in taluni degli anni successivi, in luogo del comma 2, lettera a) e' computata la differenza positiva o negativa tra il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilita' ordinaria e il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, relativo all'esercizio di prima applicazione, in detto quinquennio, del regime di contabilita' ordinaria. 5. Per le imprese di cui al comma 1 costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume, comunque, in luogo della differenza di cui al comma 2, lettera a), il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilita' ordinaria. 6. Se i soggetti di cui al comma 1 applicano in uno o piu' anni il regime di contabilita' semplificata, la variazione di capitale proprio di cui al comma 2, lettera b) rilevante al termine dell'esercizio in cui e' ripristinato il regime di contabilita' ordinaria e' ridotta della eventuale differenza negativa tra il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, relativo allo stesso esercizio e il patrimonio netto dell'ultimo esercizio in regime di contabilita' ordinaria. 7. Per le persone fisiche, l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa, al netto delle perdite, puo' essere computato in aumento dell'importo deducibile determinato, ai fini del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi ovvero puo' essere utilizzato come credito d'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 3. Per le imprese familiari e le aziende coniugali l'importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa e' attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell'azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2. 8. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'art. 11 del TUIR nonche' delle detrazioni spettanti ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 15 e 16, la quota dedotta dal reddito d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle societa' partecipate beneficiarie della deduzione. L'aliquota di cui all'art. 11 si determina applicando alla quota di eccedenza di rendimento nozionale trasformata in credito d'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 3, le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del TUIR.