Art. 9 Soggetti esclusi 1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle societa': a) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; d) che svolgono come attivita' prevalente quelle attivita' per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del TUIR. Per attivita' prevalente si intende l'attivita' dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi; e) agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR. 2. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica agli imprenditori: a) assoggettati alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; b) agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR.