Art. 9 
 
 
                          Soggetti esclusi 
 
  1. Il beneficio di cui al presente  decreto  non  si  applica  alle
societa': 
    a)  assoggettate  alle  procedure   di   fallimento   dall'inizio
dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; 
    b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio
dell'esercizio in cui  interviene  il  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione; 
    c) assoggettate alle procedure di  amministrazione  straordinaria
delle grandi imprese  in  crisi  dall'inizio  dell'esercizio  in  cui
interviene  il  decreto  motivato  che  dichiara   l'apertura   della
procedura di amministrazione straordinaria sulla base  del  programma
di cessione dei complessi aziendali di cui all'art.  54  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
    d) che svolgono come attivita' prevalente quelle attivita' per le
quali hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 155  del  TUIR.  Per
attivita' prevalente si intende l'attivita' dalla quale  deriva,  nel
corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi; 
    e) agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32  del
TUIR. 
  2. Il beneficio di cui al presente  decreto  non  si  applica  agli
imprenditori: 
    a)  assoggettati  alle  procedure   di   fallimento   dall'inizio
dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; 
    b) agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32  del
TUIR.