(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA DI MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A
  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ROERO». 
 
      
 
=====================================================================
|  Approvato DOC con  |    DPR 8.03.1985    | G.U. 258 - 02.11.1985 |
+=====================+=====================+=======================+
|Approvato DOCG con   |DI 07.12.2004        |G.U. 301 - 24.12.2004  |
+---------------------+---------------------+-----------------------+
|Modificato con       |DM 23.03.2006        |G.U. 85 - 11.04.2006   |
+---------------------+---------------------+-----------------------+
|Modificato con       |DM 17.09.2010        |G.U. 237 - 09.10.2010  |
+---------------------+---------------------+-----------------------+
|                     |                     |G.U. 295 - 20.12.2011 -|
|                     |                     |Pubblicato sul sito    |
|                     |                     |ufficiale del Mipaaf   |
|                     |                     |sezione qualita' e     |
|                     |                     |sicurezza prodotti DOP |
|Modificato con       |DM 30.11.2011        |e IGP-vini DOP e IGP   |
+---------------------+---------------------+-----------------------+
|                     |                     |Pubblicato sul sito    |
|                     |                     |ufficiale del Mipaaf   |
|                     |                     |sezione prodotti DOP e |
|Modificato con       |DM 07.03.2014        |IGP-vini DOP e IGP     |
+---------------------+---------------------+-----------------------+
|                     |                     |G.U. 165 - 18.07.2014 -|
|                     |                     |Pubblicato sul sito    |
|                     |                     |ufficiale del Mipaaf   |
|                     |                     |sezione prodotti DOP e |
|Modificato con       |DM 09.07.2014        |IGP-vini DOP e IGP     |
+---------------------+---------------------+-----------------------+
 
 
                               Art. 1. 
                        Denominazione e vini 
 
    1. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione,  per  le  seguenti
tipologie e menzioni: 
    Vini rossi: 
       «Roero»; 
      «Roero» riserva; 
    Vini bianchi: 
      «Roero» o «Roero» Arneis; 
      «Roero» riserva o «Roero» Arneis riserva; 
      «Roero» spumante o «Roero» Arneis spumante. 
 
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Roero» e «Roero» riserva sono ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai
vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la   seguente   composizione
ampelografica: 
    vitigno Nebbiolo: minimo 95%; 
    possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente,  fino
ad un massimo del 5% le uve provenienti da vitigni a bacca rossa  non
aromatici idonei alla coltivazione nella Regione  Piemonte  (Allegato
1). 
    2. I vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Roero» o «Roero» Arneis anche riserva e spumante sono ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la  seguente
composizione ampelografica: 
    vitigno Arneis: minimo 95%; 
    possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente,  fino
ad un massimo del 5%, le uve provenienti da vitigni  a  bacca  bianca
non  aromatici  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione   Piemonte
(allegato 1). 
 
                               Art. 3. 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    1. La zona di produzione delle uve comprende  tutti  i  territori
del «Roero» piu' idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al
presente disciplinare di produzione. 
    Tale zona,  in  provincia  di  Cuneo,  comprende  per  intero  il
territorio amministrativo del comune di: Canale,  Corneliano  d'Alba,
Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba  ed  in  parte  quello  dei  comuni  di:
Baldissero  d'Alba,  Castagnito,  Castellinaldo,   Govone,   Guarene,
Magliano Alfieri, Monta', Montaldo Roero,  Monteu  Roero,  Monticello
d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba,  S.  Stefano  Roero,
Sommariva Perno. 
    Tale zona e' cosi'  delimitata:  partendo  dall'intersezione  dei
confini fra le Province di Asti e Cuneo e fra il Comune di Priocca  e
di Canale, la delimitazione segue a nord il confine  provinciale  tra
Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio  (quota  350)  in
territorio  di  Monta'  d'Alba.  Si  immette  quindi   sulla   strada
Provinciale per casc. Sterlotti e su quella per  fraz.  S.  Vito  che
segue fino all'innesto con la strada statale del  Colle  di  Cadibona
(strada statale n. 29). 
    La delimitazione coincide con detta strada statale fino al  ponte
sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del
rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale  il  rio  Prasanino,  tocca
quota 303 e successivamente quota 310; segue  la  strada  provinciale
verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315,  316  e  335  casc.
Perona, cade; indi percorre a nord la carreggiabile del rio  Campetto
che  segue  fino  all'intersezione  con  la  provinciale  Valle   San
Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313. 
    Risale la strada per Santo Stefano Roero  sino  a  incontrare  la
carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per  casc.  Molli
(quota 376) sino al rio Prella. Discende detto rio per raggiungere  e
quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano
(quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del
Roero prosegue la valle Serramiana  fino  a  quota  360.  Imbocca  la
Strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino  a  Baldissero
(quota 410). 
    La linea di delimitazione a ovest di Baldissero  tocca  le  quote
402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine  comunale  tra
Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402. 
    Da quota 402 traversa Villa di  Sommariva,  percorre  Bocche  dei
Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota  429,  sul  confine
comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno. 
    Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e  408
e quindi per le Bocche della  Ghia  raggiunge  S.  Sebastiano  (quota
391). 
    Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta
a sinistra e, discendendo  per  il  rio  della  Meinina,  incontra  e
percorre il rio della Gera fino alla ferrovia  Alba-Bra;  prosegue  a
est per la  suddetta  ferrovia  fino  al  confine  tra  i  comuni  di
Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini. 
    Da questo punto  la  delimitazione  percorre  a  nord  i  confini
comunali tra Monticello d'Alba e  Alba,  Corneliano  d'Alba  e  Alba,
Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba  e
Guarene sino a incontrare la strada provinciale s.p. 10, risale detta
provinciale fino ad incontrare la strada regionale  29  risale  detta
strada regionale verso nord fino a incontrare e percorrere i  confini
comunali di Corneliano d'Alba e Guarene sino a incontrare  la  strada
provinciale sp 171. 
    Da  questo  punto  la  delimitazione  risale  detta   provinciale
raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa  il  concentrico  e  si
immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per  quota  288,
quindi percorre la strada vicinale Maso  e  la  strada  vicinale  del
Morrone per Ca' del Rio (quota  165)  sino  a  giungere  alla  strada
provinciale  per  Castagnito;  discende  detta  provinciale  sino   a
incontrare la strada comunale S.  Carlo  della  Serra;  passando  per
quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato
della fraz. Moisa. 
    Da questo punto la delimitazione segue a  ovest  strada  comunale
della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino  in
prossimita' della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto  la
delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla
strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per  giungere  a
quota     244     e     incontrare     la     strada      provinciale
Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in
prossimita' di  casc.  S.  Michele;  percorre  detta  strada  sino  a
incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da  questo  punto
percorre a nord-est la strada provinciale per  Priocca  passando  per
fraz. S. Bernardo fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove  incontra  la
provinciale n. 2 (ex 231):  indi  percorre  a  nord-est  la  predetta
provinciale  n.  2  sino  al  bivio   con   la   strada   provinciale
Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz.  via
Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest  per
breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimita' di  quota  253
per immettersi  sulla  comunale  per  Bricco  Genepreto  passando  in
prossimita' di  S.  Rocco-casc.  Monte  Bertolo  per  raggiungere  il
confine Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine  provinciale  fino
all'intersezione dello stesso con i confini  comunali  di  Priocca  e
Canale. 
 
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Roero» devono essere quelle  tradizionali  della  zona  e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    2. In particolare le condizioni di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      terreni:  argillosi,  calcarei,  sabbiosi  e   loro   eventuali
combinazioni; 
      giacitura: collinare, sono esclusi  i  terreni  di  fondovalle,
pianeggianti, umidi e non sufficiente soleggiati; 
      esposizione: adatta ad assicurare un'idonea  maturazione  delle
uve. Nel caso della tipologia vino rosso «Roero»  e  «Roero»  riserva
con l'esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali e
in ogni modo unicamente quelle atte a conferire alle uve ed  al  vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.  Nel  caso  della
tipologia vino bianco «Roero» Arneis e'  consentita  la  coltivazione
dei vigneti anche sui versanti esposti a nord, 
      densita' d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in  funzione
delle caratteristiche peculiari delle  uve  e  dei  vini.  I  vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere  composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto,  non
inferiore a 3.500; 
      forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
e comunque atti alla produzione di uve di  qualita'  nelle  quantita'
previste dal disciplinare.»; 
      e'  vietata  ogni   pratica   di   forzatura;   e'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    3. Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOCG «Roero» ed  i  titoli
alcolometrici volumici minimi naturali delle relative  uve  destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti: 
      
 
 ===================================================================
 |                 |                   |   Titolo alcolometrico    |
 |      Vini       |  Resa uva t/ha    |  volumico min. naturale   |
 +=================+===================+===========================+
 |  Roero (rosso)  |         8         |       12,00 % vol.        |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 | Roero (bianco)  |        10         |       10,50 % vol.        |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 
    La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» rosso
e bianco, anche nella tipologia  riserva,  puo'  essere  accompagnata
dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta'  d'impianto
di almeno 3 anni. 
    Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata per la produzione dei suddetti vini con menzione vigna,
ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
destinate alla vinificazione devono essere i seguenti: 
      
 
    

 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |  al terzo anno:                                                 |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |                 |                   |Titolo alcolometrico       |
 |Vini             |Resa uva t/ha      |volumico min. naturale     |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (rosso)    |4,3                |12,50 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (bianco)   |5,4                |11,00 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+

 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |  al quarto anno:                                                |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |                 |                   |Titolo alcolometrico       |
 |Vini             |Resa uva t/ha      |volumico min. naturale     |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (rosso)    |5                  |12,50 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (bianco)   |6,3                |11,00 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+

 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |  al quinto anno:                                                |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |                 |                   |Titolo alcolometrico       |
 |Vini             |Resa uva t/ha      |volumico min. naturale     |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (rosso)    |5,8                |12,50 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (bianco)   |7,2                |11,00 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+

 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |  al sesto anno:                                                 |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |                 |                   |Titolo alcolometrico       |
 |Vini             |Resa uva t/ha      |volumico min. naturale     |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (rosso)    |6,5                |12,50 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (bianco)   |8,1                |11,00 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+

 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |  al settimo anno:                                               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |                 |                   |Titolo alcolometrico       |
 |Vini             |Resa uva t/ha      |volumico min. naturale     |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (rosso)    |7,2                |12,50 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 |Roero (bianco)   |9                  |11,00 % vol.               |
 +-----------------+-------------------+---------------------------+
 
    
 
    Nelle annate favorevoli, i quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Roero» devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%  i  limiti
medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi. 
    4. In caso di annata sfavorevole, che  lo  renda  necessario,  la
regione Piemonte fissa una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della  zona  di
produzione di cui all'art. 3. 
    5. I  conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  rese
maggiori rispetto a quelle indicate dalla Regione  Piemonte,  ma  non
superiori  a  quelle  fissate  dal  precedente   punto   3   dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio
della propria vendemmia,  segnalare,  mediante  lettera  raccomandata
agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data
d'inizio  delle  operazioni,  la  stima  della  maggiore  resa,   per
consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 
    6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo,  la
Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela puo'  fissare  i
limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quelli
previsti dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessita'  di
conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo  caso  non  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5. 
    7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio  di  tutela  e
sentite  le  rappresentanze  di  filiera,  vista  la  situazione  del
mercato, puo'  stabilire  la  sospensione  e/o  la  regolamentazione,
temporanea, delle iscrizioni allo schedario  viticolo  con  idoneita'
alla DOCG Roero per i vigneti di  nuovo  impianto  che  aumentano  il
potenziale produttivo della denominazione. 
 
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione  e  l'eventuale  invecchiamento
obbligatorio dei vini «Roero» devono essere effettuate nei comuni  il
cui territorio e'  in  tutto  o  in  parte  compreso  nella  zona  di
produzione delimitata nel precedente art. 3. 
    Tuttavia,  tenendo  conto  delle   situazioni   tradizionali   di
produzione e' consentito che tali operazioni siano  effettuate  anche
nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco,  Barolo,  Castiglione  Falletto,
Cherasco,  Diano  d'Alba,  Grinzane  Cavour,  La  Morra,   Monchiero,
Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive,  Novello,  Roddi,  Roddino,
Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno in Provincia di Cuneo. 
    2.  E'  in  facolta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, su richiesta delle  aziende  interessate,  di
consentire, ai  fini  dell'impiego  della  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Roero» che le uve prodotte nel territorio di
produzione  di  cui  all'art.  3,  possano   essere   vinificate   in
stabilimenti situati nei territori delle Province di Cuneo,  Asti  ed
Alessandria a condizione che le dette aziende: 
      1) presentino richiesta motivata e corredata dal  parere  degli
organi preposti; 
      2) dimostrino la tradizionalita'  di  tali  operazioni,  previa
attestazione degli organi competenti. 
    3. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
      
 
     ===========================================================
     |                 |                 |  Produzione max di  |
     |      Vini       |  Resa uva/vino  |        vino         |
     +=================+=================+=====================+
     |  Roero (rosso)  |      70 %       |      56 hl/ha       |
     +-----------------+-----------------+---------------------+
     | Roero (bianco)  |      70 %       |      70 hl/ha       |
     +-----------------+-----------------+---------------------+
 
    Per l'impiego della menzione  «vigna»,  fermo  restando  la  resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese  uva
t/ha di cui all'art. 4 punto 3. 
    Qualora per i  vini  «Roero»  tale  resa  superi  la  percentuale
sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha  diritto  alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre detti  limiti
percentuali  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita per tutto il prodotto. 
    4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi
compreso l'arricchimento, secondo i metodi e  i  limiti  riconosciuti
dalla legislazione vigente. 
    5. I vini  della  denominazione  Roero,  con  l'esclusione  degli
spumanti,  devono  essere   sottoposti   ai   seguenti   periodi   di
invecchiamento: 
      
 
=====================================================================
|                     |             |  di cui  |                    |
|                     |             |min. mesi |                    |
|         vini        |   durata    | in legno |     decorrenza     |
+=====================+=============+==========+====================+
| Roero (bianco) con  |             |          |    1° novembre     |
| menzione geografica |             |          |    dell'anno di    |
|     aggiuntiva      |      4      |    -     | raccolta delle uve |
+---------------------+-------------+----------+--------------------+
|    Roero riserva    |             |          |    1° novembre     |
|(bianco) con menzione|             |          |    dell'anno di    |
|geografica aggiuntiva|     16      |    -     | raccolta delle uve |
+---------------------+-------------+----------+--------------------+
|                     |             |          |    1° novembre     |
|                     |             |          |    dell'anno di    |
|    Roero (rosso)    |     20      |    6     | raccolta delle uve |
+---------------------+-------------+----------+--------------------+
|                     |             |          |    1° novembre     |
|                     |             |          |    dell'anno di    |
|Roero riserva (rosso)|     32      |    6     | raccolta delle uve |
+---------------------+-------------+----------+--------------------+
 
     Per i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita
soltanto a partire  dalla  data  per  ciascuno  di  essi  di  seguito
indicata: 
      Roero (bianco), anche con menzione geografica  aggiuntiva:  dal
1° marzo del primo anno successivo alla raccolta delle uve; 
      Roero  riserva  (bianco),   anche   con   menzione   geografica
aggiuntiva: dal 1° marzo del secondo anno  successivo  alla  raccolta
delle uve 
      «Roero» (rosso), anche con menzione geografica aggiuntiva:  dal
1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta delle uve; 
      «Roero»  riserva  (rosso),  anche   con   menzione   geografica
aggiuntiva: dal 1° luglio del terzo  anno  successivo  alla  raccolta
delle uve. 
    6. E' consentita a scopo migliorativo  l'aggiunta,  nella  misura
massima del 15%, di vino rosso «Roero»  piu'  giovane  a  vino  rosso
«Roero» piu' vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato  il
periodo di invecchiamento obbligatorio. 
    E' consentita  a  scopo  migliorativo  l'aggiunta,  nella  misura
massima del 15%, di vino bianco «Roero» Arneis piu'  giovane  a  vino
bianco «Roero» Arneis piu' vecchio o viceversa. 
    La elaborazione del vino «Roero» spumante deve avvenire entro  la
zona di vinificazione prevista dal presente articolo. 
    7.  All'atto  della  certificazione,  trascorso   il   tempo   di
invecchiamento come stabilito al precedente comma  5,  il  produttore
puo' fare esplicita richiesta della tipologia «riserva». 
 
                               Art. 6. 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Roero» e «Roero» riserva (rosso), anche con menzione vigna, all'atto
dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche: 
      colore: rosso rubino o granato; 
      odore: fruttato, caratteristico  e  con  eventuale  sentore  di
legno; 
      sapore: asciutto, di  buon  corpo,  armonico  ed  eventualmente
tannico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 
    2. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Roero»  o  Roero  riserva  (bianco),  anche  con  menzione  «vigna»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
      colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; 
      odore: delicato, caratteristico con eventuale sentore di legno; 
      sapore: secco, elegante, armonico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo e:12,00% vol; 
      acidita' totale minima: 5,0g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15,50g/l. 
    3. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Roero»  spumante,  all'atto   dell'immissione   al   consumo,   deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      spuma: fine e persistente; 
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
      odore: delicato, fruttato, fresco, con  eventuali  sentori  che
possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia; 
      sapore: da brut nature a dolce; elegante e armonico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 
      acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
 
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita  «Roero»  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 
    2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata  e  garantita  «Roero»  e'  consentito  l'uso  di
indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o
marchi privati, purche'  non  abbiano  significato  laudativo  e  non
traggano in inganno il consumatore. 
    3.  Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  Roero,   la
denonominazione  di  origine  controllata  e  garantita  puo'  essere
accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo  toponimo  o
nome tradizionale  a  condizione  che  gli  stessi  toponimi  o  nomi
tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale di cui  all'art.
31, comma 10 della legge n. 238/2016, che detta menzione figuri nella
denuncia delle uve e nei registri e nei documenti di accompagnamento,
che i produttori interessati effettuino la vinificazione  delle  uve,
la conservazione e l'imbottigliamento del vino in questione e che  le
predette operazioni di vinificazione e conservazione  delle  relative
partite avvengano in recipienti separati. 
    La  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo  o   nome
tradizionale deve essere riportata  in  etichetta  con  caratteri  di
dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la  DOCG
Roero. 
    4. Nella  designazione  dei  vini  «Roero»  la  denominazione  di
origine controllata e garantita puo' essere accompagnata dal nome  di
una delle unita' geografiche aggiuntive previste nell'elenco  di  cui
all'allegato 2 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 29 comma
4 della legge n. 238/2016. 
    5. Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  «Roero»,  e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
 
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1.I vini  DOCG  «Roero»  devono  essere  immessi  al  consumo  in
bottiglie di forma tradizionale, corrispondenti ad una delle seguenti
capacita' in litri: 0,187; 0,25 , 0,375 ; 0,50; 0,75 ; 1,00 ;1,5 ; 3;
4,5 ; 5 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 27 ; 30. 
    2. E' vietato il  confezionamento  nelle  bottiglie  che  possano
trarre in inganno  il  consumatore  o  che  siano  comunque  tali  da
offendere il prestigio del vino. 
    3. Per il confezionamento dei vini  DOCG  «Roero»  sono  ritenuti
idonei tutti i sistemi di chiusura previsti dalla  vigente  normativa
nazionale e comunitaria, con l'esclusione del tappo a  corona  e  del
tappo a vite interamente di plastica. 
 
                               Art. 9. 
                  Legame con l'ambiente geografico 
 
A) Informazioni sulla zona geografica. 
    Il territorio del Roero si estende alla sinistra  orografica  del
fiume Tanaro. Da sempre in questo  areale,  composto  da  19  comuni,
vengono coltivati principalmente due vitigni: Il Nebbiolo e l'Arneis.
Il primo e' coltivato prevalentemente sui  versanti  esposti  a  Sud,
mentre il secondo si coltiva anche nelle zone piu' fresche. Il  Roero
e' caratterizzato dalla formazione  delle  rocche  che  va  messa  in
relazione a quel fenomeno geologico che prende il  nome  di  «cattura
del Tanaro», col quale si indica il cambiamento di percorso che  tale
fiume subi' in conseguenza di un movimento  della  crosta  terrestre.
Questa particolare evoluzione ha portato alla  formazione  di  strati
alternati di Sabbie Argille e Calcare, che possono trovarsi miscelati
in maniera diversa tra loro a seconda delle zone. La  presenza  delle
sabbie e' determinante nei profumi e nelle  strutture  dei  vini  che
arrivano da quest'area. 
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche  del  prodotto
  essenzialmente   o   esclusivamente    attribuibili    all'ambiente
  geografico. 
    I  suoli  di  quest'area  derivano  dallo  smantellamento  e  dal
rimescolamento  di  strati  sovrapposti   di   diversa   provenienza,
depositatisi in tempi remoti, sul fondo cristallino di un antico mare
interno chiamato, successivamente, Golfo Padano. Il vitigno  Nebbiolo
si e' ben adattato  sui  versanti  piu'  ripidi  delle  colline,  nei
terreni piu' magri e sabbiosi, dove si ottiene un  vino  fragrante  e
profumato, elegante e generoso di sensazioni  a  partire  da  un  bel
colore invitante rosso rubino intenso. Su  queste  colline,  fin  dal
1400 viene un vitigno a bacca bianca: l'Arneis che  acquista  profumi
sottili ed eleganti che richiamano i fiori bianchi e  suggestioni  di
frutta fresca che vanno dalla mela alla pesca alla nocciola. 
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla
  lettera A) e quelli di cui alla lettera B). 
    Il Roero e' caratterizzato da versanti molto  ripidi  e  scoscesi
che  richiedono  molte  attenzioni  e  molto  lavoro  da  parte   dei
viticoltori. L'origine del nome Arneis  pare  da  attribuirsi  a  una
simpatica idea: quella di accomunare  il  carattere  di  questo  vino
bianco al termine dialettale usato per  descrivere  una  persona  dal
carattere  scontroso,  poco  affidabile,  irascibile.  Altre   fonti,
invece, lo riconducono al termine renexij, con cui nel XV  secolo  si
indicava il vitigno Arneis, dal nome  del  bric  Renesio  posto  alle
spalle del paese di Canale. 
 
                              Art. 10. 
               Riferimenti alla struttura di controllo 
 
    Valoritalia S.r.l. 
    Sede legale: via Piave n. 24, 00187 Roma 
    Tel. +3906-45437975 - mail: info@valoritalia.it 
    Sede operativa per l'attivita' regolamentata: 
    corso Enotria n. 2/C - Ampelion 
    12051 - Alba (Cuneo) 
    La Societa' Valoritalia e' l'Organismo di  controllo  autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la  verifica
annuale del rispetto delle disposizioni  del  presente  disciplinare,
conformemente all'25, par. 1, 1°  capoverso,  lettera  a)  e  c),  ed
all'26 del reg. CE n. 607/2009, per  i  prodotti  beneficianti  della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
a campione) nell'arco dell'intera  filiera  produttiva  (viticoltura,
elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.
1, 2° capoverso. 
    In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato  con  il decreto  ministeriale 14  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012.