Allegato Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave». a) All'art. 5, comma 10, la dicitura: «8 dicembre.» e' sostituita dalla dicitura «15 novembre.». b) All'art. 6, comma 1, la dicitura: «titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol» e' sostituita dalla dicitura: «titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:12,50% vol». c) All'art. 6, e' depennato il seguente comma 2: «E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.».