Art. 2 Indicazioni dell'origine del riso da riportare sull'etichetta del riso 1. Sull'etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture: a) «Paese di coltivazione del riso»: nome del Paese nel quale e' stato coltivato il risone; b) «Paese di lavorazione»: nome del Paese nel quale e' stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone; c) «Paese di confezionamento»: nome del Paese nel quale e' stato confezionato il riso; 2. Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l'indicazione di origine puo' essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese.