Art. 2 
 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario delegato si avvale di una struttura  di  supporto
composta da un numero massimo di 44 unita' di personale della Regione
Calabria, di cui n. 40 di personale non dirigenziale. 
  2. Al personale non dirigenziale di cui al  comma  1,  direttamente
impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, puo' essere
autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo  di  30
ore mensili  pro  capite,  di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente   rese,   oltre   i   limiti   previsti
dall'ordinamento  vigente,  fino  alla  cessazione  dello  stato   di
emergenza. 
  3.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa facenti parte della struttura di  supporto  di  cui  al
comma 1 e direttamente impegnati  nelle  attivita'  di  assistenza  e
soccorso o nelle attivita' connesse  all'emergenza,  e'  riconosciuta
una indennita' mensile pari al  20%  della  retribuzione  mensile  di
posizione e/o di rischio, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
fino alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  in  deroga  alla
contrattazione collettiva di comparto. 
  4. Gli oneri per l'attuazione del  presente  articolo,  nel  limite
massimo di euro 108.000,00, sono posti a carico delle risorse di  cui
all'art. 7 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui  all'art.
1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie.