Art. 3 
 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  sindaci  dei
comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai  nuclei  familiari
la cui abitazione  principale,  abituale  e  continuativa  sia  stata
distrutta in tutto  o  in  parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in
esecuzione di provvedimenti delle competenti  autorita',  adottati  a
seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un
contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00
mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente  del
nucleo    familiare    abitualmente    e    stabilmente     residente
nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una
sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora
nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'  superiore  a  65
anni ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore
al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili  per
ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo  di
€ 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza.