Art. 6 
 
 
                       Procedure acceleratorie 
 
  1.  Per  accelerare  le  attivita'   finalizzate   al   superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato  prevede,  anche  avvalendosi
dei  soggetti  attuatori  degli  interventi,   all'approvazione   dei
progetti, ricorrendo,  ove  necessario,  ad  apposita  conferenza  di
servizi da indire entro 7 giorni dalla disponibilita'  dei  progetti.
Qualora alla conferenza  di  servizi  uno  o  piu'  rappresentati  di
amministrazioni invitate  siano  risultati  assenti  o  comunque  non
dotati di adeguata potere di rappresentanza, la  conferenza  delibera
prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza  dei  poteri  di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato  in
sede di conferenza  di  servizi  deve  essere  motivato,  a  pena  di
inammissibilita' anche con riferimento alle  specifiche  prescrizioni
progettuali necessarie al fine dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti costituisce, ove  occorra,  variante
agli strumenti urbanistici del comune interessato alla  realizzazione
delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto  e  comporta  la
dichiarazione di  pubblica  utilita'  delle  opere  e  di  urgenza  e
indifferibilita' dei relativi lavori. 
  3. I pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli  interventi,  che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24,  della
legge 15 maggio 1997, n.  127,  e  successive  modificazioni,  devono
essere resi dalle amministrazioni competenti  entro  7  giorni  dalla
richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si  intendono
acquisiti con esito positivo. 
  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista
dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale statale o regionale, ovvero la valutazione di incidenza di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.
357, o ancora per  progetti  relativi  ad  opere  incidenti  su  beni
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 la procedura medesima deve essere  conclusa  entro  il  termine
massimo di 30 giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione
del parere o di motivato dissenso espresso, alla  valutazione  stessa
si procede in una apposita conferenza di servizi da concludersi entro
15 giorni dalla convocazione. Nei casi  di  mancata  espressione  del
parere o di motivato dissenso  espresso,  in  ordine  a  progetti  di
interventi e opere di competenze statali in  sede  di  conferenze  di
servizi  dalle  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale o  del  patrimonio  storico-artistico,  la
decisione e' rimessa al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
deroga alla procedura prevista  dall'art.  14-quater  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.
Qualora la mancata espressione del parere ovvero  il  dissenso  siano
riferiti a progetti di interventi o opere di competenza regionale, la
decisione e' rimessa alla giunta  regionale,  che  si  esprime  entro
trenta giorni dalla richiesta.