Art. 7 
 
 
                         Patrimonio pubblico 
 
  1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno: 
    a) necessario per gli  interventi  di  ripristino  degli  edifici
pubblici  strategici  e  dei  servizi  essenziali  danneggiati,   ivi
compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad  uso
scolastico e dei beni culturali/ vincolati; 
    b) necessario per gli  interventi  edilizi  di  ripristino  delle
infrastrutture a rete  e  delle  relative  attrezzature  nei  settori
dell'elettricita', del gas,  delle  condutture  idriche  e  fognarie,
delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie; 
    c) necessario per gli interventi  di  sistemazione  idraulica  ed
idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'; 
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
avviene, anche per stima  quantitativa  delle  superfici  e/o  volumi
interessati,  con  riferimento  al   prezzario   regionale   e,   ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento; 
  3.  L'attivita'  di  ricognizione  deve  dar  conto  dell'eventuale
copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del
danno,  ove  riconosciuto  dall'assicurazione,  in  conseguenza   del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente; 
  4. Nell'ambito della ricognizione  dei  fabbisogni  il  commissario
delegato indica le priorita' di intervento secondo  le  seguenti  tre
classi: 
    a) primi interventi urgenti; 
    b) interventi di ripristino; 
    c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.